Commercialisti, aggiornato il Codice deontologico per l’uso dell’IA

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L’approvazione dell’art. 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante la disciplina sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha reso necessario un intervento di aggiornamento del Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Con l’Informativa n. 178 del 4 dicembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato di aver deliberato modifiche agli articoli 21 e 45 del Codice deontologico, nonché agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni disciplinari, al fine di assicurare la piena conformità della disciplina professionale alle nuove previsioni normative.

Le modifiche risultano operative dal 21 novembre 2025, data fissata dal nuovo art. 45 del Codice deontologico.

Modifiche al Codice Deontologico: quadro generale

Le innovazioni introdotte riguardano principalmente l’articolo 21 “Esecuzione dell’incarico”, che viene integrato con tre nuovi commi (8, 9 e 10). Le disposizioni disciplinano in modo puntuale:

NOTA BENE: Il nuovo impianto normativo risponde all’esigenza di garantire che l’attività professionale continui a fondarsi sulla prevalenza del lavoro intellettuale umano e sulla tutela del rapporto fiduciario con il cliente.

Nuove regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’esecuzione dell’incarico professionale

Le modifiche apportate all’articolo 21 del Codice deontologico introducono per la prima volta una regolamentazione organica dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’esecuzione dell’incarico professionale. I nuovi commi delineano con chiarezza quando l’IA possa essere impiegata, quali obblighi ricadano sul professionista e come debba essere gestita la comunicazione con il cliente.

Comma 8 — Ruolo accessorio dell’intelligenza artificiale

Il nuovo comma 8 stabilisce che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata solo come supporto all’attività professionale, senza mai sostituirsi al lavoro intellettuale del commercialista.
L’esito dell’incarico deve infatti derivare principalmente dal contributo personale del professionista, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, competenza e qualità.

Il Codice vieta quindi di delegare all’IA attività valutative o interpretative, quali l’interpretazione delle norme, l’analisi dei fatti o qualsiasi decisione che richieda un giudizio tecnico. L’IA è ammessa come strumento, non come sostituto della professionalità del commercialista.

Comma 9 — Obblighi di controllo, competenza e responsabilità

Il comma 9 introduce specifici doveri per chi utilizza strumenti di IA.
Il professionista deve verificare l’attendibilità delle informazioni elaborate dai sistemi utilizzati, nonché accertare la conformità degli strumenti alle norme in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

È inoltre richiesto che il commercialista, insieme ai collaboratori e dipendenti, possieda una conoscenza adeguata del funzionamento della tecnologia impiegata.
La responsabilità dell’attività professionale rimane comunque integralmente in capo al commercialista: eventuali errori derivanti dall’uso dell’IA non esonerano da obblighi deontologici o responsabilità legali.

Comma 10 — Obbligo di informare il cliente

Il nuovo comma 10 prevede l’obbligo per il professionista di informare il cliente, in modo chiaro ed esaustivo, dell’impiego di sistemi di IA nello svolgimento dell’incarico.
L’informativa deve essere preferibilmente fornita per iscritto e indicata anche nella documentazione prodotta durante la prestazione.

Per agevolare gli iscritti, il CNDCEC ha messo a disposizione una clausola da inserire nella lettera di incarico.

Entrata in vigore

Contestualmente, il CNDCEC ha aggiornato l’art. 45 del Codice deontologico stabilendo che le modifiche all’art. 21 sono in vigore dal 21 novembre 2025.

Tale precisazione consente di individuare con certezza il momento dal quale:

  • gli obblighi relativi all’uso dell’IA trovano applicazione;
  • eventuali condotte irregolari possono essere oggetto di procedimento disciplinare.

Modifiche al Codice delle Sanzioni Disciplinari

Parallelamente all’aggiornamento del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale ha intervenuto anche sul Codice delle sanzioni disciplinari, modificando gli articoli 21 e 29 per introdurre un sistema sanzionatorio specifico in caso di violazioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è assicurare un adeguato presidio deontologico su un ambito particolarmente sensibile per la tutela del cliente e per la qualità della prestazione professionale.

Art. 21, comma 2-bis — Violazioni dei commi 8 e 9

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 21 prevede la sospensione dall’esercizio della professione fino a sei mesi per il professionista che non rispetti gli obblighi introdotti dai commi 8 e 9 dell’articolo 21 del Codice deontologico.
La sanzione si applica nelle ipotesi in cui il commercialista:

  • utilizzi l’IA in modo tale da sostituire la propria attività intellettuale;
  • si avvalga di sistemi di IA senza disporre di un’adeguata conoscenza della relativa tecnologia;
  • ometta di verificare attendibilità delle fonti, correttezza dei dati o adeguatezza delle misure di sicurezza;
  • impieghi strumenti non conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Questa previsione evidenzia la particolare gravità delle condotte che comportano un uso improprio dell’IA, considerato il loro impatto diretto sia sulla correttezza dell’attività professionale sia sul rapporto fiduciario con il cliente.

Art. 29 — Violazione dell’obbligo di informativa

L’articolo 29 disciplina invece le conseguenze della mancata informazione al cliente sull’uso dell’intelligenza artificiale. In tali casi è prevista una sospensione fino a tre mesi, applicabile quando il professionista:

  • omette del tutto l’informativa prevista dal comma 10;
  • fornisce un’informazione insufficiente, non chiara o non idonea a garantire la necessaria trasparenza;
  • non include la comunicazione nell’incarico professionale o nella documentazione prodotta.

La norma conferma l’importanza della trasparenza nei confronti del cliente, considerata elemento essenziale per la corretta instaurazione e gestione del rapporto professionale.

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