Professione di commercialista e incarico di istruttore direttivo contabile: compatibilità
Pubblicato il 21 maggio 2025
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Con il Pronto Ordini n. 24 del 16 maggio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) risponde riguardo alla compatibilità tra la professione di dottore commercialista e l’incarico di istruttore direttivo contabile conferito dal Sindaco di un Comune.
Natura dell’incarico e normativa di riferimento
Nel dettaglio si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, figura con alta specializzazione nelle aree di programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con durata non superiore a quella del mandato elettorale, debba essere considerato pubblico impiego e, di conseguenza, se sia soggetto alle norme che vietano la compatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista; inoltre, si chiede se nel caso in cui tale incarico venga svolto con un contratto part-time fino al 50%, trovino applicazione le deroghe previste dall’articolo 1, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Limiti all’esercizio di attività libero-professionali
Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, con il P.O. n. 24 del 16 maggio 2025, sottolinea che:
- secondo quanto previsto dall’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco ha la facoltà di affidare incarichi altamente specializzati a tempo determinato tramite un contratto di lavoro subordinato;
- tali incarichi, anche se di natura temporanea e fiduciaria, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte del pubblico impiego, come confermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile;
- lo svolgimento di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a precise limitazioni e, in linea generale, incompatibile con l’impiego pubblico;
- l’articolo 1, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede una specifica deroga, riconoscendo la compatibilità dell’attività libero-professionale per i dipendenti pubblici che abbiano un rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha confermato la legittimità della distinzione normativa tra lavoro part-time superiore e inferiore al 50%, stabilendo che, nel caso di un part-time pari o inferiore al 50%, l’esercizio della libera professione può considerarsi compatibile, purché non si verifichino conflitti di interesse e siano rispettati i limiti previsti dalla normativa specifica di settore.
Deroga per contratto part-time fino al 50%
In base a ciò, l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, ruolo di elevata specializzazione nelle aree di programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune tramite un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è da considerarsi come pubblico impiego.
In linea generale, tale incarico è incompatibile con l’attività professionale di dottore commercialista. Tuttavia, se il contratto prevede un orario part-time non superiore al 50%, si applica la deroga prevista dall’articolo 1, comma 56, della Legge 662/1996, che permette lo svolgimento della libera professione a condizione che non vi siano conflitti di interesse o interferenze tra l’attività professionale e le funzioni svolte presso l’ente pubblico.
Rimane comunque obbligatorio astenersi dall’assumere incarichi o consulenze che coinvolgano direttamente l’ente di appartenenza o che possano entrare in contrasto con i principi di imparzialità e buon funzionamento dell’amministrazione.
Pertanto, l’incarico descritto è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista:
- se il contratto è part-time fino al 50%,
- in assenza di situazioni di conflitto di interesse.
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