Compensi ad amministratori maggiori di quelli deliberati: indeducibili

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Compensi ad amministratori maggiori di quelli deliberati: indeducibili

La mancanza di una specifica delibera sui compensi comporta, sul piano civilistico, la nullità dell'atto di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori, sul piano fiscale, la non deducibilità del compenso medesimo.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 5763 del 3 marzo 2021, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di annullamento di alcuni avvisi di accertamento notificati ad una Srl.

Con i predetti avvisi, l'Ufficio aveva proceduto al recupero, per illegittima deduzione di costi non inerenti all'attività di impresa, delle somme corrispondenti ai compensi versati agli amministratori della società, superiori a quanto deliberato dall'assemblea.

La Cassazione sulla corretta deducibilità fiscale dei compensi 

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno sottolineato come, sotto il profilo civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva che ne abbia approvato il diverso ammontare non può in alcun modo ricondursi alla volontà dell'assemblea. Ciò, sotto il profilo tributario, si riverbera sulla indeducibilità del costo per difetto dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all'art. 109 del TUIR.

La Suprema corte ha inoltre evidenziato come l'articolo 95, comma 5, del medesimo TUIR, non richiami il generale principio di competenza, ma segua il criterio di cassa: i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, così garantendosi, la simmetria temporale tra deduzione in capo all'erogante e la tassazione del percettore.

Tali regole sui compensi degli amministratori – si legge nella decisione - vanno però conciliate con i principi civilistici innanzi richiamati, secondo cui, ai fini della corretta deducibilità fiscale del costo, è necessario che la determinazione del compenso sia legata ad una delibera assembleare con data antecedente all'erogazione del compenso che ne determini l'ammontare.

In mancanza di tale delibera, la causa dell'indeducibilità dei compensi “non può che rinvenirsi nella mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità della spesa”, atteso che solo il rispetto della regola "civilistica" conferisce al costo quel carattere di certezza e obiettiva determinabilità cui è subordinata la relativa deducibilità fiscale.

Sui maggiori compensi ratifica successiva? Inidonea allo scopo

Con specifico riferimento al caso esaminato, anche se i maggiori compensi erano stati successivamente ratificati con delibera, non v'era dubbio che si configurasse una sostanziale violazione delle competenze attribuite alla assemblea generale dei soci e, dunque, una difformità rilevante dallo schema legale del procedimento di formazione della volontà dell'ente collettivo.

La ratifica successiva – ha sottolineato la Suprema corte - è inidonea allo scopo, considerato che la delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti e che, ciò posto, l'atto negoziale adottato in difformità è affetto da "nullità assoluta ed insanabile”.

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