Compensi commissari giudiziari e straordinari di grandi imprese insolventi: in GU

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Compensi commissari giudiziari e straordinari di grandi imprese insolventi: in GU

Grandi imprese insolventi: pubblicato il decreto Mise sulla liquidazione dei compensi dei commissari giudiziali, straordinari e dei membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria.

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico datato 21 giugno 2021, recante "Modifiche al decreto 3 novembre 2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri  dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".

Il provvedimento interviene a modificare le disposizioni del precedente decreto del 2016, introducendo nuovi limiti ai compensi e al ricorso a consulenze non strettamente indispensabili, nonché fissando precisi paletti in materia di acconti.

Determinazione dei compensi: nuovi limiti, verifiche e acconti

Tra le altre modifiche, si segnala la novità in tema di compenso del commissario straordinario per l’attività di gestione dell’esercizio dell’impresa.

Tale compenso viene fatto consistere in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all'allegato I del decreto, da applicarsi sull'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di gestione.

Compenso ridotto per consulenze e incarichi superiori al 5% dell’attivo

Con riferimento al compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale, è introdotta una specifica previsione volta a limitare il ricorso a consulenze e incarichi, ove non strettamente indispensabili.

Così, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura medesima, il compenso finale del commissario è ridotto proporzionalmente:

  • del 10% se il costo complessivamente sostenuto è superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;
  • del 15% se il costo complessivamente sostenuto è superiore in una percentuale compresa tra il 10,01% ed il 20%;
  • del 25% se il costo è superiore in una percentuale compresa tra il 20,01% ed il 30%;
  • del 40% se il costo risulta essere superiore al 30%.

Sono in ogni caso escluse dal conteggio dei costi sostenuti per consulenze e incarichi le spese legali per la rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura.

Acconti a Commissari straordinari in corso di procedura

Si prevede, a seguire, che nel corso della procedura possono essere corrisposti, al commissario straordinario, acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa; questo, però, dopo almeno due anni dal conferimento dell'incarico.

Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi.

In ogni caso, l'ammontare degli acconti sul compenso non può eccedere il 50% delle somme maturate.  

Compensi connessi a soddisfacimento dei creditori e tutela dei livelli occupazionali

Di seguito, si segnala che il 10% del compenso complessivamente spettante è corrisposto previa verifica, da parte dell'Autorità vigilante, avendo, tra l'altro, riguardo:

  • all’adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;
  • all’adeguato soddisfacimento dei creditori, con particolare riferimento ai chirografari;
  • all’adozione di iniziative per conservare i livelli occupazionali;
  • alla restituzione dell'eventuale importo della garanzia;
  • a ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai predetti fini.
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