Con il decreto fiscale nuova chance per rottamazione e saldo e stralcio

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Con il decreto fiscale nuova chance per rottamazione e saldo e stralcio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 252 del 21 ottobre 2021) del decreto Legge n. 146/2021 (cd. decreto fiscale) in arrivo alcune importanti novità fiscali. 

Molte le novità in tema di riscossione: tempi più lunghi per il pagamento di cartelle  notificate dall’agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, nuova chance per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i termini di pagamento delle rate 2020 introdotti dal decreto “Sostegni bis”, nonché margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020.

Tra le righe della nuova disposizione anche l’abrogazione del regime del Patent box e la sostituzione dello stesso con l’opzione per una maggiore deducibilità (nella misura del 90%) dei costi di ricerca e sviluppo, sostenuti in relazione ai beni immateriali. Pertanto, i soggetti titolari di reddito d’impresa che abbiano esercitato l’opzione per il regime del Patent box prima del 22 ottobre 2021 potranno scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ulteriore novità ha interessato i revisori legali. Questi, infatti, vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, abilitati al rilascio del visto di conformità.

Novità di particolare interesse, poi, concerne la speciale "sanatoria" per chi ha indebitamente fruito del credito d’imposta R&S relativo al quinquennio 2015-2019. Infatti, per i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n.145/2013, è possibile procedere al “riversamento” dell’importo indebitamente utilizzato, senza il pagamento di sanzioni e interessi, salvo nel caso di fraudolenza, simulazione od omessa documentazione. Prevista una procedura ad hoc per il riversamento spontaneo. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con un apposito provvedimento delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, mentre  l’ammontare indebitamente utilizzato in compensazione  deve essere riversato in unica soluzione ovvero in 3 rate di pari importo a partire dal prossimo 16 dicembre 2022.

Il decreto - lo si ricorda - è in vigore dallo scorso 22 ottobre e dovrà essere convertito in legge entro il 20 dicembre 2021.

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