Con l' “abuso del diritto” no alla rinuncia all’eredità in nome del coerede deceduto

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Il caso affrontato dall’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 234 del 24 agosto 2009, riguarda una successione che vede due sorelle chiamate all’eredità della madre deceduta. Una delle sorelle muore senza averla accettata. L’altra pone all’Agenzia due questioni:

- se nella dichiarazione di successione della madre possa indicarsi quale unica erede, considerato che la sorella è deceduta prima di aver compiuto alcun atto di accettazione espressa o tacita dell’eredità della madre;

- se, nel caso l’amministrazione finanziaria intende confermare quale soggetto passivo di imposta il chiamato che non ha accettato l’eredità, possa essere considerata unica erede della madre, nel caso in cui proceda alla rinuncia dell’eredità della medesima, in nome e per conto della sorella deceduta di cui è l’unica erede.

L’Agenzia risponde ricordando che la Corte di Cassazione, con sentenza 6327/2008, ha chiarito che “…nell’ambito della legge tributaria delle successioni non sono del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l’acquisto della qualità di erede atteso che in detto ambito già la sola delazione determina per se stessa l’acquisto dell’eredità”. Pertanto, dal momento che l’obbligo tributario grava sul soggetto che è chiamato all’eredità, ancorché questi gode del diritto di accettare l’eredità, chi acquisisce il patrimonio relitto dovrà presentare la propria dichiarazione e le quelle dei precedenti chiamati e sottoporsi a più tassazioni per effetto del meccanismo successorio.

In merito alla seconda questione l’Agenzia spiega che nonostante la rinuncia all’eredità in nome e per conto della sorella deceduta non contrasti con alcuna specifica disposizione, la stessa ha il solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale in tema di imposte sulle successioni, ipotecarie e catastali attraverso l’omissione di un passaggio successorio e concretizza, dunque, un “abuso del diritto”.

Gioia Lupoi

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