Con la nuova rideterminazione dei valori ammesso lo scomputo dell'imposta sostitutiva

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La novità più saliente contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 24 ottobre 2011, attinente alla riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni, è la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Si ricorda che con il Decreto Legge n. 70 del 2011:

- viene data la possibilità di effettuare una nuova determinazione del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili;

- la data in cui va calcolato il valore dei beni è il 1° luglio 2011;

- la perizia di stima va effettuata entro il 30 giugno 2012;

- entro il 30 giugno 2012 va eseguito il versamento dell'imposta sostitutiva;

- è stato allargato l'ambito soggettivo dei fruitori della rideterminazione comprendendo anche le società di capitali i cui beni, dopo essere stati oggetto di misure cautelari, sono rientrati nella piena disponibilità dell'ente giuridico.

Con riferimento al nodo cruciale del documento agenziale, va specificato che qualora l'attuale determinazione dei valori sia conseguente ad una determinazione già avvenuta in passato, il contribuente ha facoltà di sottrarre dall'imposta sostitutiva dovuta le somme della vecchia imposta sostitutiva. Non solo: evita anche di versare le rate pendenti della precedente determinazione (ossia quelle del 31 ottobre 2011 e del 31 ottobre 2012). L’imposta risultante può essere suddivisa in tre rate di pari importo.

Se il contribuente non intende aderire ad una nuova determinazione dei beni può sempre detrarre dall’imposta ancora dovuta per effetto della vecchia procedura, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, a patto che non abbia già richiesto il rimborso.

In alternativa allo scomputo dell'imposta, si può avanzare richiesta di rimborso secondo le ordinarie norme entro 48 mesi dal pagamento dell'imposta o della prima rata relativa all'ultima stima effettuata. Le istanze di rimborso possono essere inoltrate anche in presenza di contenzioso pendente con il fisco relativo alla restituzione dell'imposta sostituiva corrisposta per precedenti rideterminazioni.

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