Con la scomparsa di EC si misura la sostitutiva

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Il decreto ministeriale del 3 marzo scorso attua le regole introdotte dalla Finanziaria 2008 in tema di affrancamento delle deduzioni extracontabili. La novità riguarda soprattutto le imprese che, ora, potranno effettuare l’operazione anche in anni successivi, con riferimento alle deduzioni non ancora riassorbite al termine di ciascun esercizio. Quindi, da quest’anno scatta la tassazione delle deduzioni che si riversano nel bilancio, a meno che non si opti per il loro affrancamento con imposta sostitutiva, anche per singoli righi del quadro. Nel caso sorgessero dubbi sull’applicazione della tassazione sostitutiva, si può decidere di rinviare la decisione al 2009; ma, in questo caso si dovranno considerare, oltre al differenziale tra le diverse imposte (ordinarie e sostitutiva), i riflessi finanziari e l’impatto del vincolo di possesso che costituisce condizione di efficacia dell’operazione.

Il dm ha chiarito alcuni aspetti fondamentali: - l’assoggettamento si può effettuare distintamente per singole categorie di deduzioni corrispondenti ai 16 righi del quadro EC di Unico 2008; - l’imposta deve applicarsi per l’intero importo del disallineamento del rigo, con possibilità, di affrancare alcuni righi nel 2008 e altri in esercizi successivi; le società con bilanci Ias possono escludere dal totale del rigo EC4 (beni immateriali) la parte eventualmente riferita ai marchi; - il calcolo dell’imposta sostitutiva, con aliquote progressive per scaglioni, va effettuato sulla base dell’importo complessivo che si intende affrancare.

Per quanto riguarda i diversi scaglioni, l’imposta sostitutiva è fissata nel 12% fino a 5 milioni, 14% tra 5 e 10 milioni e 16% oltre i 10 milioni. L’opzione per la sostitutiva si esercita con il versamento della prima rata (30%) da effettuare entro il termine per il saldo Ires relativo all’esercizio 2007 (cioè da pagare entro il 16 giugno 2008). La rata successiva del 40% si deve versare nel 2009 e quella finale del 30% nel 2010, con interessi del 2,5% annui.

L’affrancamento produce effetti dal primo giorno dell’esercizio in cui è stato eseguito il versamento sia in termini di riallineamento sia per il venire meno dei vincoli sulle riserve. Per i beni materiali e immateriali, l’efficacia del riallineamento è però condizionata al fatto che essi non siano ceduti o realizzati fino al 1° gennaio 2012. In caso contrario, le plusvalenze vanno incrementate del disallineamento originario e viene restituita l’imposta sostitutiva sotto forma di credito d’imposta.

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