Condanna civile sospesa in caso di eccessivo pregiudizio per l’imputato

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Condanna civile sospesa in caso di eccessivo pregiudizio per l’imputato

Cassazione: sì alla sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro se ricorre un pregiudizio eccessivo per l’imputato/debitore.

La Corte di cassazione ha accolto l’istanza promossa da un uomo, imputato in un procedimento penale per violenza sessuale, volto alla sospensione dell’esecuzione della condanna civile disposta dai giudici di merito.

Nei suoi confronti, la Corte d’appello aveva dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Tuttavia, aveva anche confermato le statuizioni civili disposte in primo grado, tra cui la condanna a pagare, alla parte civile, la somma di 10mila euro, in attesa della definizione del procedimento civile ancora in corso.

Istanza di sospensione dell’esecuzione

L'uomo, in considerazione della procedura esecutiva civile cui era sottoposto, si era rivolto ai giudici di legittimità per chiedere la sospensione di detta esecuzione ai sensi dell’articolo 612 del Codice di procedura penale.

Egli aveva evidenziato il rischio di un danno grave ed irreparabile, in considerazione dei debiti che era tenuto mensilmente ad onorare, tra cui le rate di un mutuo e di vari finanziamenti, coprivano il suo stipendio, del fatto che la moglie, come collaboratrice domestica, percepiva un salario molto basso nonchè, per finire, della circostanza che aveva un figlio minore con gravi problemi.

Nell’istanza, aveva anche evidenziato come, in caso di pagamento, la parte civile non avrebbe offerto alcuna garanzia di restituzione delle somme, in quanto dedita all’uso di stupefacenti ed ai furti necessari a creare la provvista per l’acquisto della droga.

Pregiudizio eccessivo ed elevata difficoltà di recupero della somma

La Suprema corte, con ordinanza n. 27922 del 25 giugno 2019, ha accolto la richiesta dell’istante, ritenendo integrati sia il presupposto del fumus boni juris, in quanto il ricorso non appariva manifestamente infondato, sia del periculum in mora, posta l’allegazione di un pregiudizio eccessivo per il debitore.

Questo, tenuto conto delle condizioni economiche della sua famiglia e ricorrendo, altresì, dei fattori di rischio concreto in ordine all’impossibilità o elevata difficoltà di recuperare il denaro corrisposto.

Gli Ermellini, sul punto, hanno ribadito il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro, è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore.

Pregiudizio che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta - come nella specie - di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del creditore, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna.

Tutto ciò considerato, la Terza sezione penale della Cassazione ha disposto la sospensione della condanna civile.

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