Condanna confermata per chi vende o pubblicizza apparati atti alla decodificazione

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La Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 25385 depositata il 5 luglio 2010, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello aveva assolto, per insussistenza del fatto, alcuni soggetti che avevano messo in vendita e pubblicizzato in internet degli apparecchi, denominati “splitter”, atti ad eludere la codificazione delle trasmissioni televisive ad accesso protetto. 

Mentre i giudici di gravame avevano ritenuto che gli apparecchi in oggetto fossero da considerare una innovazione tecnologica che avrebbe potuto potenziare la resa del funzionamento del sistema originale, i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso di Sky Italia, hanno sottolineato l'astratta idoneità, sanzionabile ai sensi dell'articolo 171-octies della Legge 633/41, del congegno di specie “a consentire il perseguimento delle finalità vietate in ragione della potenzialità offensiva che in esso è insita, a prescindere dall'utilizzo concreto che poi se ne faccia”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Pay tv, lo splitter è reato – Alberici

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