Condizionale, obblighi risarcitori entro il termine della sospensione

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Condizionale, obblighi risarcitori entro il termine della sospensione

Entro quale termine l'imputato deve provvedere agli obblighi risarcitori a cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena se il giudice non fissa una data?

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro cui provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice nella sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione.

Nell'ipotesi in cui il termine non venga fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.

E' questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con sentenza n. 37503 del 5 ottobre 2022 e sulla cui base è stato accolto il motivo di ricorso avanzato da un uomo, condannato in sede penale con sentenza irrevocabile, a cui il Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, a seguito del ritenuto inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile ai quali il beneficio era stato condizionato senza la fissazione di un termine.

Il ricorrente aveva censurato l'ordinanza di revoca per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 165 c.p.: secondo la sua difesa, il termine per adempiere all'obbligo risarcitorio, non essendo stato fissato dal giudice con la sentenza di condanna, non era ancora scaduto.

La Prima sezione penale, investita della vicenda, aveva rimesso il ricorso alle SS. UU., rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo in proposito, ossia in ordine alla possibilità di procedere alla revoca in fase esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all'adempimento delle obbligazioni civili, quando il termine di adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione.

Era stato chiesto, in particolare, se, in tali casi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere con il risarcimento coincida con la data del passaggio in giudicato della sentenza o con la scadenza del termine di sospensione, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 c.p.

Risarcimento prima della scadenza del termine di sospensione

I giudici del massimo Collegio di legittimità hanno aderito a tale seconda soluzione, affermando che il suddetto termine, se omesso o non fissato dal giudice della cognizione o da quello della esecuzione, coincide con quello di cinque anni o di due previsto dall'art. 163 c.p.

L'adempimento degli obblighi risarcitori, pertanto, deve avvenire prima della scadenza del termine di sospensione.

Nel caso in esame - in cui si trattava di condanna irrevocabile per il delitto di lesioni - non era ancora decorso il termine di 5 anni ex art. 163 c.p. e, di conseguenza, il motivo di ricorso dell'imputato andava accolto, con contestuale annullamento dell'ordinanza impugnata.

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