Congedo di paternità con autocertificazione

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Nel messaggio n. 8774 del 4 aprile 2007, l’Inps precisa che, in attuazione del Dpr 445/00 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, è possibile presentare, ove non escluso, anche un’autocertificazione per il riconoscimento del diritto al congedo di paternità e del diritto fino a 10 mesi di congedo parentale nell’ipotesi di genitore “solo”.

Secondo l’articolo 28 del dlgs 151/01, il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Circa l’estensione fino a dieci mesi del periodo fruibile a titolo di congedo parentale, l’Inps, nella circolare n. 8/03, aveva precisato che l’ipotesi di “genitore solo”, prevista dall’articolo 32 lettera c) dello stesso Tu, ricorre qualora si verifichi la morte dell’altro genitore, l’abbandono del figlio da parte del padre o della madre oppure l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.

Pertanto, il padre che intenda avvalersi del congedo di paternità o il “genitore solo” che richieda gli ulteriori mesi di congedo parentale è tenuto a produrre la certificazione attestante la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti. Tale onere può essere assolto tramite apposita certificazione rilasciata dall’amministrazione competente, oppure, ove non escluso, con l’autocertificazione. Nello specifico, il richiedente potrà presentare:

- una dichiarazione sostitutiva  sottoscritta, se si tratta di stati, qualità personali e fatti elencati nell’articolo 46 del Dpr 445/00;

- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se si tratta di stati, qualità e fatti non inclusi nell’elenco di cui al citato articolo 46, ma che siano a diretta conoscenza dell’interessato (articolo 47, Dpr 445/00). In quest’ultimo caso è necessario che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme a una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Più semplice il congedo di paternità – Leonardi

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