Conservare fra i documenti fiscali fatture ideologicamente false senza usarle è reato

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La Cassazione, con la sentenza n. 32525 del 31 agosto 2010, ha stabilito che commette reato di dichiarazione fraudolenta anche chi senza usarle conserva le fatture “ideologicamente false” nella documentazione contabile.

La Corte spiega che l’illecito, ex articolo 2 del decreto legislativo 74/2000:

- si concretizza quando chi “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”;

- “il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

È sul termine “avvalendosi” che verte la questione. Nella sentenza si spiega che la sola conservazione, nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda, delle fatture ideologicamente false concreta l’avvalersi di tali fatture. Ed il reato si ritiene commesso con la presentazione della dichiarazione annuale.

Altro principio chiarito dai giudici è che il datore di lavoro che prospetti la mancata assunzione, il licenziamento o la mancata corresponsione della retribuzione nel caso in cui i lavoratori non accettino condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi integra il reato di estorsione. Poiché tale condotta non è riconducibile alla normale dinamica dei rapporti di lavoro. Nel caso di specie, l’indagato lucrava la differenza tra il compenso pattuito per ciascun lavoratore con le ditte committenti e quanto versava ai lavoratori.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Dichiarazione fraudolenta anche senza uso concreto - Alberici

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