Contratti di arruolamento marittimi: esonero da registrazione e repertorio dal 2025

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Con le risposte a interpello n. 268 e 269 del 22 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di contratti di arruolamento del personale marittimo, in applicazione delle novità introdotte dal Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Le due risposte affrontano fattispecie distinte ma strettamente connesse:

In entrambe le ipotesi, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che non sussiste l’obbligo di richiedere la registrazione dei contratti di arruolamento, in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, Dlgs n. 139/2024, che ha introdotto una significativa semplificazione degli adempimenti amministrativi per il settore marittimo.

Quadro normativo di riferimento e semplificazione introdotta dal D.Lgs. 139/2024

Le risposte n. 268 e 269 del 22 ottobre 2025 si inseriscono nel contesto delle modifiche apportate dal Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con cui il legislatore ha avviato un processo di semplificazione degli adempimenti tributari e amministrativi relativi agli atti soggetti a imposta di registro.

In particolare, l’articolo 2, comma 2, del decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, “per i contratti di arruolamento esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non sussiste l’obbligo di richiedere la registrazione”.

La disposizione ha dunque introdotto una semplificazione di carattere strutturale per il settore marittimo, eliminando un adempimento (la registrazione in termine fisso) che, pur non comportando oneri economici in presenza di esenzione d’imposta, gravava comunque sugli operatori in termini di tempo e formalità.

L’articolo 2-undecies, comma 2, del D.L. n. 564/1994 già prevedeva l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per i contratti di arruolamento relativi al personale imbarcato su navi da pesca marittima. Successivamente, tale regime agevolato è stato esteso anche alle navi mercantili dall’articolo 9-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457.

In via generale, l’articolo 328 del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) prevede che i contratti di arruolamento siano redatti in forma di atto pubblico, caratteristica che, in assenza di specifica deroga, ne implicherebbe l’obbligo di registrazione in termine fisso. A tale obbligo si collega anche l’articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui gli atti soggetti a registrazione devono essere annotati nel repertorio degli atti pubblici tenuto dai pubblici ufficiali roganti.

NOTA BENE: L’intervento del D.Lgs. n. 139/2024 ha quindi chiarito e semplificato la disciplina, stabilendo che — per i contratti di arruolamento già esenti da bollo e da registro — la registrazione non è più richiesta e, conseguentemente, non è dovuta nemmeno l’annotazione nel repertorio. Si tratta di una razionalizzazione normativa che risponde all’obiettivo di ridurre gli adempimenti amministrativi senza incidere sulla validità o efficacia giuridica dei contratti, mantenendo la coerenza del sistema tra disciplina civilistica e regime fiscale.

Contratti di arruolamento su unità da diporto impiegate commercialmente

L’istante, una società operante nel settore della navigazione da diporto, ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che l’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 139/2024 ha introdotto l’esonero dall’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento esenti da imposta di bollo e di registro, con riferimento espresso alle navi mercantili e alle navi da pesca marittima (risposta n. 268/2025).

Tuttavia, ha evidenziato che nel contesto giuslavoristico della navigazione esiste un tertium genus di impiego professionale delle unità navali: quello delle unità da diporto impiegate commercialmente, vale a dire le imbarcazioni di diporto adibite a noleggio o ad altre attività economiche (i c.d. commercial vessels o charter).

Poiché tali unità, pur appartenendo alla categoria del diporto, sono utilizzate per finalità imprenditoriali, l’istante ha chiesto se i relativi contratti di arruolamento del personale marittimo possano essere assimilati a quelli delle navi mercantili e, di conseguenza, se anche per essi cessi l’obbligo di registrazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2024.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, dopo aver rilevato che la questione implica una valutazione di natura tecnico-marittima, ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Il MIT ha chiarito che, secondo la Convenzione internazionale IMO “STCW’78” (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), rientrano nell’ambito di applicazione della normativa marittima anche le unità da diporto adibite ad uso commerciale (yachts in commercial use), espressamente distinte dalle unità ad uso privato (pleasure yachts).
Il Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) prevede infatti l’annotazione dell’uso commerciale dell’unità nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla relativa licenza di navigazione, con effetti giuridici che le rendono assimilabili, sotto il profilo dell’impiego del personale, alle navi mercantili.

Sulla base di tale parere tecnico, il MIT ha ritenuto “ragionevole e proporzionato” assimilare le convenzioni di arruolamento dei marittimi imbarcati su unità da diporto commerciali a quelle relative alle navi mercantili. Viceversa, le convenzioni stipulate per unità da diporto ad uso privato restano escluse da tale assimilazione.

L’Agenzia delle Entrate, recependo integralmente il parere ministeriale, ha quindi concluso che i contratti di arruolamento siglati per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente sono esonerati dall’obbligo di registrazione, al pari dei contratti relativi al personale imbarcato su navi mercantili e navi da pesca, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2024.

Tale esonero, chiarisce l’Amministrazione, opera automaticamente e non richiede ulteriori adempimenti da parte dei soggetti interessati, configurando una semplificazione sostanziale nel regime fiscale e amministrativo dei contratti di arruolamento in ambito marittimo.

Contratti di arruolamento su navi mercantili e annotazione nel repertorio degli atti

Nell’istanza esaminata con la risposta n. 269 del 22 ottobre 2025, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare se i contratti di arruolamento del personale marittimo imbarcato su navi mercantili possano beneficiare, al pari di quelli relativi alle navi da pesca e alle unità da diporto adibite ad uso commerciale, dell’esonero dall’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2024. Inoltre, l’istante ha domandato se tali contratti — pur esonerati dalla registrazione — debbano comunque essere annotati nel repertorio degli atti pubblici tenuto dai pubblici ufficiali, eventualmente con l’indicazione dell’esenzione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha confermato che, in base al nuovo quadro normativo, i contratti di arruolamento stipulati per il personale imbarcato su navi mercantili e su navi da pesca sono esonerati dall’obbligo di registrazione, anche qualora redatti in forma di atto pubblico.

In merito alla questione dell’annotazione nel repertorio, la risposta richiama l’articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui devono essere iscritti nel repertorio “gli atti del proprio ufficio soggetti a registrazione in termine fisso”. Da tale formulazione, coerentemente con la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria (risoluzioni ministeriali nn. 302038/1975, 250455/1979 e 251372/1985, nonché risposta n. 558/2022), l’Agenzia deduce che l’obbligo di repertoriazione sussiste esclusivamente per gli atti soggetti a registrazione obbligatoria.

Pertanto, per i contratti di arruolamento esenti da imposta di bollo e di registro e non soggetti a registrazione in termine fisso, viene meno anche la necessità di annotazione nel repertorio degli atti.

L’Agenzia chiarisce, infine, che tali contratti non devono contenere alcuna dicitura aggiuntiva o formula di esclusione, in quanto l’esonero è pieno e automatico in forza della disposizione normativa.

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili e da pesca non sono più soggetti:

  • né all’obbligo di registrazione;
  • né all’annotazione nel repertorio degli atti pubblici.

Tale interpretazione, in linea con quella fornita nella risposta n. 268/2025, completa il quadro delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024 nel settore marittimo, riducendo significativamente gli adempimenti formali a carico di armatori e operatori del comparto.

Implicazioni operative per gli operatori del settore marittimo

Le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 268 e 269 del 22 ottobre 2025 producono effetti immediati e rilevanti per gli operatori del settore marittimo — in particolare per armatori, datori di lavoro marittimi, autorità marittime e pubblici ufficiali roganti.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, infatti, i contratti di arruolamento del personale marittimo imbarcato su:

  • navi mercantili,
  • navi da pesca marittima, e
  • unità da diporto impiegate commercialmente (charter, commercial vessels),
    sono integralmente esonerati da:
  1. imposta di registro;
  2. imposta di bollo;
  3. obbligo di registrazione in termine fisso;
  4. obbligo di annotazione nel repertorio degli atti pubblici.

Ciò comporta, in concreto:

  • l’eliminazione di qualunque adempimento presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione a tali contratti;
  • la semplificazione delle procedure amministrative e contabili a carico degli armatori e dei datori di lavoro del personale imbarcato;
  • l’esclusione dell’obbligo di repertoriazione da parte dei pubblici ufficiali (ad esempio autorità marittime o notai) che ricevono o rogano tali atti, trattandosi di contratti non soggetti a registrazione in termine fisso;
  • la conferma della validità giuridica e probatoria dei contratti di arruolamento, che restano regolati dal Codice della navigazione quanto a forma e contenuto, ma risultano ora sottratti agli adempimenti fiscali formali.

Le nuove regole si inseriscono in un più ampio disegno di razionalizzazione degli adempimenti documentali nel settore marittimo, volto a favorire la competitività delle imprese di navigazione e a ridurre gli oneri amministrativi connessi all’attività di imbarco del personale.

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