Contratto di agenzia e mancanza della prova scritta

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Contratto di agenzia e mancanza della prova scritta

L’attività di agente o rappresentante configura un rapporto di lavoro che si instaura tra il committente e l’agente, il quale deve essere formalizzato per iscritto. La fase iniziale coincide generalmente con la proposta formulata dalla mandante all’agente.

Con la stipula del contratto di agenzia, l’agente o il rappresentante assume l’obbligo di svolgere stabilmente l’attività a favore della mandante in cambio di un compenso riconosciuto da quest’ultima. Tale forma contrattuale è imprescindibile per dimostrare l’esistenza di un rapporto lavorativo altrimenti non opponibile.

Instaurazione del rapporto di lavoro

Come precedentemente evidenziato, il rapporto tra agente e mandante ha origine da una proposta avanzata solitamente dalla mandante stessa, mediante la quale viene conferito un incarico all’agente. Quest’ultimo può decidere liberamente se aderire o meno alla proposta; in caso di accettazione si procede con ulteriori trattative.

La proposta, la stipula del contratto e l’accettazione dell’incarico si concretizzano con l’incontro delle parti; la conclusione positiva si attesta con la ricezione da parte dell’agente della lettera d’incarico e del relativo contratto.

Contratto di agenzia

Il contratto di agenzia rappresenta l’accordo formale tra l’agente o rappresentante e la mandante, attraverso il quale il primo si impegna a promuovere la vendita dei prodotti della mandante e a procurare nuova clientela, nel pieno rispetto delle clausole contrattuali e delle disposizioni previste dall’accordo nazionale. 

La mandante, da parte sua, si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie e pertinenti affinché l’agente o rappresentante possa svolgere efficacemente le proprie attività; assegnerà inoltre una specifica zona di operatività e riconoscerà all’agente una provvigione determinata per ogni affare concluso con esito positivo. 

Il contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; in quest’ultimo caso, la validità del contratto cessa automaticamente al termine del periodo stabilito in fase di stipula. È altresì possibile prevedere un patto di prova, ossia un periodo durante il quale entrambe le parti hanno la facoltà di recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso. 

Tale disposizione consente alle parti, pur essendo consapevoli degli obblighi contrattuali assunti, di recedere in qualsiasi momento durante il periodo di prova per cause sopravvenute, senza incorrere nell’obbligo del preavviso.

Si evidenzia che, diversamente dal rapporto di lavoro subordinato dove il periodo di prova è disciplinato dalla legge, nel contratto di agenzia il patto di prova deve essere espressamente concordato dalle parti nel rispetto della libera negoziazione affinché abbia efficacia giuridica.

Contratti con soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contratto di agenzia stipulato tra la mandante e l’agente o rappresentante in qualità di persona fisica costituisce, sostanzialmente, un rapporto di lavoro tra due soggetti titolari di partita IVA, ovvero tra una ditta individuale e un terzo. Tale accordo è regolato da tutte le disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori.

Diversamente si configura la situazione in cui l’agente o rappresentante abbia concluso il contratto di agenzia con la mandante tramite una società di sua proprietà. In questo caso, si tratta della stipula di un contratto tra due enti societari, distinti dalla persona fisica. Pertanto, tale contratto non beneficia delle tutele previste per i lavoratori, essendo esclusivamente regolato da norme di natura civilistica.

Forma scritta del contratto

La stipulazione del contratto di agenzia in forma scritta è prevista dall’articolo 1742 del codice civile, che dispone: «Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra e dietro corrispettivo, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere comprovato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento sottoscritto che riporti il contenuto del contratto e delle clausole integrative. Tale diritto è inderogabile».

Al momento del conferimento dell’incarico, devono essere dettagliati per iscritto, in un unico documento, tutti gli ulteriori elementi o accordi convenuti tra le parti. Come evidenziato, la forma scritta rappresenta un requisito essenziale ai fini probatori; tuttavia, la validità del contratto non viene meno qualora alcuni accordi non siano raccolti in un unico atto scritto, purché tali accordi risultino firmati da entrambe le parti contraenti.

Assenza della forma scritta

La stipula di un contratto di agenzia concluso in forma orale non potrà mai essere opposto in sede giudiziaria né fatto valere nei confronti di terzi. È tuttavia opportuno sottolineare che, sebbene la forma scritta sia necessaria ai fini probatori, ciò non pregiudica la validità del contratto orale tra le parti, fermo restando quanto sopra evidenziato in caso di contenzioso. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito con costanza che l’esistenza del contratto di agenzia può essere dimostrata esclusivamente per iscritto, escludendo categoricamente forme equipollenti o la prova testimoniale. In tal senso si esprime chiaramente la sentenza n. 10381 del 20 aprile 2021 della Sezione Lavoro: “(...) i primi due motivi, strettamente connessi e qui trattati congiuntamente, risultano infondati poiché non trovano fondamento giuridico secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il quale esclude l’ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva riguardo alla stipulazione di contratti – quali quello di agenzia – per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem. Pertanto è infondata la pretesa del ricorrente di individuare nella produzione di scritture private provenienti dallo stesso una prova o principio di prova tale da consentire eccezionalmente il ricorso alla prova testimoniale sull’esistenza del contratto medesimo; tale principio trova conferma nell’eccezione ex art. 2724 c.c., come precisato dalla sentenza n. 1824/2013 richiamata nel ricorso”. 

Si ritiene inoltre opportuno precisare che i limiti legali relativi alla prova operano esclusivamente nel caso in cui il contratto – seppur inesistente – venga invocato in giudizio come fonte obbligatoria di diritti e doveri tra le parti.

Documentazione scritta per comprovare il rapporto di agenzia

In assenza della forma scritta diviene necessario avvalersi di qualsiasi documentazione utile a comprovare l’esistenza del rapporto: fogli provvigioni, corrispondenza intercorsa con clienti e mandante, fatture emesse, ordini trasmessi e altro.

Tuttavia, in alcune circostanza tali documenti risultano insufficienti o inesistenti rendendo particolarmente complessa la dimostrazione della stabilità contrattuale che trova invece fondamento proprio nella formalizzazione scritta contenente gli elementi essenziali del rapporto stesso.

Pertanto si raccomanda agli agenti e rappresentanti – al momento dell’accettazione dell’incarico – di acquisire tutta la documentazione necessaria a garantire adeguata prova dell’esistenza del vincolo contrattuale instaurato, considerando che una possibile controversia è sempre potenzialmente instaurabile.

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