Contratto di rete: distacco dei lavoratori legittimo solo con reale attività
Pubblicato il 06 febbraio 2025
In questo articolo:
- Distacco legittimo con reale attività, altrimenti è somministrazione illecita
- Il caso esaminato
- Difese e posizioni delle parti
- La decisione del Tribunale di Perugia
- Le conclusioni del Tribunale
- Analisi della decisione
- Responsabilità dell’utilizzatore
- Conseguenze contributive e sanzionatorie
- Tabella di sintesi della decisione
Condividi l'articolo:
Il distacco in un contratto di rete è valido solo se la parte distaccante svolge un’attività imprenditoriale reale e autonoma, garantendo un interesse concreto al distacco. L’assenza di una reale attività determina la riqualificazione del rapporto come somministrazione illecita di manodopera, con conseguente obbligo contributivo in capo all’impresa individuale utilizzatrice del lavoro.
Distacco legittimo con reale attività, altrimenti è somministrazione illecita
E' quanto precisato dal Tribunale di Perugia nella sentenza n. 378 pubblicata il 16 ottobre 2024, pronunciata rispetto a una vicenda giudiziaria scaturita da un accertamento ispettivo condotto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in collaborazione con l’INPS e l’INAIL, nei confronti di un’impresa individuale, operante nell'ambito dei trasporti.
Il caso esaminato
L’accertamento, nella specie, aveva portato alla contestazione di una presunta somministrazione illecita di manodopera, mascherata attraverso il meccanismo del distacco nell’ambito di un contratto di rete tra imprese.
Il distacco - si rammenta - è l'assegnazione temporanea di un lavoratore a un'altra azienda, mantenendo il rapporto di lavoro con il datore originario, purché vi sia un interesse concreto e genuino dell'impresa distaccante.
Il ricorrente, titolare dell’impresa individuale utilizzatrice, aveva impugnato i verbali ispettivi sostenendo la piena regolarità della propria condotta e chiedendo l’annullamento delle sanzioni e degli obblighi contributivi derivanti dall’accertamento.
Secondo gli ispettori, invece, la società distaccante non aveva una reale struttura aziendale né un interesse concreto al distacco dei lavoratori, poiché risultava priva di mezzi, di una sede operativa e di un’organizzazione effettiva.
La conseguenza di questa situazione era che i ventidue lavoratori formalmente assunti da questa società dovevano essere considerati a tutti gli effetti dipendenti dell’impresa individuale utilizzatrice.
A seguito di tale riqualificazione del rapporto di lavoro, il titolare dell’impresa individuale si era visto imputato dell’intero carico contributivo e delle relative sanzioni per il periodo compreso tra agosto 2020 e dicembre 2021.
Difese e posizioni delle parti
Il ricorrente, come anticipato, sosteneva che il distacco fosse del tutto lecito, in quanto avvenuto nell’ambito di un contratto di rete di impresa, così come previsto dall’articolo 30, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 276/2003.
Tale disposizione prevede che, quando il distacco di personale avviene tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete, l’interesse della parte distaccante si presume automaticamente, senza necessità di ulteriori verifiche.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dal canto suo, aveva eccepito il difetto di interesse ad agire del ricorrente, sottolineando come l’ente non avesse ancora emesso un provvedimento sanzionatorio autonomo (ordinanza ingiunzione).
L’INPS e l’INAIL, invece, avevano sostenuto la legittimità dell’accertamento ispettivo, ribadendo che la società formalmente distaccante non possedeva una struttura imprenditoriale reale e che l’impresa individuale utilizzatrice fosse l’effettivo datore di lavoro dei ventidue lavoratori coinvolti.
La decisione del Tribunale di Perugia
Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso dell'impresa individuale e ha confermato la validità dell’accertamento ispettivo.
Innanzitutto, ha chiarito che l’adesione a un contratto di rete non è sufficiente a giustificare il distacco di personale, se l’impresa distaccante non svolge una reale attività economica. La normativa vigente impone che il distacco sia motivato da un interesse specifico del datore di lavoro distaccante e che quest’ultimo mantenga il controllo organizzativo sul personale impiegato.
Dall’analisi della documentazione e delle testimonianze acquisite nel corso del procedimento, era emerso che la società distaccante non possedeva alcuna struttura o organizzazione in grado di giustificare la sua funzione all’interno della rete d’impresa. La visura camerale aveva rivelato che l’azienda era formalmente inattiva per l’intero periodo di riferimento e non era neppure iscritta all’Albo degli Autotrasportatori fino a una data successiva alla stipula del contratto di rete.
Gli ispettori avevano dunque verificato che l’impresa distaccante non disponeva di automezzi, uffici, depositi né di personale amministrativo, risultando quindi un mero soggetto interposto, privo di una reale attività imprenditoriale.
Le testimonianze raccolte dai lavoratori avevano ulteriormente rafforzato questa ricostruzione.
Tutti i dipendenti avevano dichiarato di essersi sempre rapportati esclusivamente con il titolare dell’impresa individuale, che si occupava delle assunzioni, della gestione delle ferie, dei permessi e della consegna delle buste paga.
Nessuno di loro aveva mai avuto contatti con la società distaccante, se non in rare occasioni formali, come le visite mediche.
Tali elementi hanno portato il giudice a concludere che il distacco fosse solo un espediente per aggirare la normativa sulla somministrazione di manodopera e che i lavoratori dovessero essere considerati, a tutti gli effetti, dipendenti dell’impresa individuale utilizzatrice.
Le conclusioni del Tribunale
A seguito di questa analisi, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ritenendo che non vi fosse un interesse attuale ad agire nei confronti di un ente che non aveva ancora adottato un provvedimento sanzionatorio.
Nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il giudice ha invece respinto il ricorso, confermando la riqualificazione del rapporto di lavoro e il conseguente obbligo contributivo in capo all’impresa individuale.
Il metodo utilizzato per il calcolo dei contributi e delle sanzioni è stato ritenuto corretto, basandosi sulle retribuzioni dichiarate nel Libro Unico del Lavoro della società distaccante e applicando il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Autotrasporti.
È stato inoltre accertato che la società distaccante non aveva effettivamente versato i contributi previdenziali, avendo utilizzato compensazioni indebite con crediti d’imposta inesistenti.
Pertanto, il giudice ha confermato la pretesa contributiva dell’INPS e dell’INAIL, ritenendo che non vi fossero margini per una riduzione degli importi richiesti.
In conclusione, il Tribunale ha condannato l’impresa individuale al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti.
Analisi della decisione
La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di somministrazione illecita di manodopera e distacco fraudolento: l’adesione a un contratto di rete non è sufficiente a rendere legittimo il distacco, se l’impresa distaccante non esercita un’attività imprenditoriale reale.
Responsabilità dell’utilizzatore
La decisione rafforza il principio per cui l’impresa utilizzatrice dei lavoratori è responsabile in solido per gli obblighi contributivi e previdenziali, se il distacco si rivela privo di giustificazione economica e organizzativa.
L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda il ruolo dell’utilizzatore, che non può disinteressarsi della struttura e delle reali attività dell’impresa distaccante.
Il giudice ha chiarito che un minimo di diligenza, come la consultazione della visura camerale o dell’Albo degli Autotrasportatori, sarebbe stato sufficiente per accorgersi che la società distaccante non operava effettivamente nel settore dichiarato.
Conseguenze contributive e sanzionatorie
La mancata verifica di questi elementi ha comportato conseguenze rilevanti per l’impresa utilizzatrice, che si è trovata a dover sostenere integralmente il costo della contribuzione omessa.
Infine, la sentenza sottolinea come le sanzioni per evasione contributiva siano giustificate dalla condotta complessiva dell’impresa utilizzatrice, la quale, accettando di impiegare lavoratori senza accertare la regolarità del loro distacco, ha di fatto partecipato a un meccanismo elusivo.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un'impresa individuale ha impugnato i verbali ispettivi emessi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, che contestavano una presunta somministrazione illecita di manodopera tramite un contratto di rete. L'accertamento ha riguardato il periodo tra agosto 2020 e dicembre 2021, con l'impresa individuale ritenuta responsabile del versamento dei contributi per 22 lavoratori. |
Questione dibattuta | Il ricorrente sosteneva la legittimità del distacco dei lavoratori in quanto effettuato nell’ambito di un contratto di rete, presumendo automaticamente l’interesse della parte distaccante ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. 276/2003. Gli enti ispettivi contestavano invece l’assenza di una reale attività imprenditoriale della società distaccante, sostenendo che il distacco fosse solo uno strumento per eludere la normativa sulla somministrazione di manodopera. |
Soluzione del Tribunale | Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando che il contratto di rete non giustifica automaticamente il distacco se l’impresa distaccante non svolge un’attività imprenditoriale effettiva. La società distaccante è stata ritenuta priva di mezzi, strutture e attività reale, portando alla riqualificazione del rapporto di lavoro e all’attribuzione dell’onere contributivo all’impresa individuale utilizzatrice. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: