Contratto estimatorio. Beni non restituiti, fattura Iva dopo un anno

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Contratto estimatorio. Beni non restituiti, fattura Iva dopo un anno

L’Agenzia delle Entrate si è occupata di fornire indicazioni circa l’assolvimento degli obblighi Iva in caso di contratto estimatorio qualora il tradens intenda modificare la procedura per la gestione dei beni inviati in ''conto vendita'' (variazione contrattuale).

Una società ha rapporti con i propri affiliati attraverso il contratto estimatorio, in base al quale “una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”.

Colui che riceve i beni, pur non diventandone proprietario, ne acquisisce la disponibilità e li può vendere a terzi nella modalità che preferisce. Nel momento in cui avviene la vendita, la proprietà del bene passa al terzo acquirente e sorge in capo all'accipiens l'obbligo di pagare al tradens il prezzo.

Qualora, invece, i beni rimangano invenduti al termine stabilito, l’accipiens può comunque acquistarli oppure restituirli al tradens.

Contratto estimatorio: trattamento Iva

Ai fini IVA, l'articolo 6, comma 2 del decreto 633/1972 stabilisce che, in caso di cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l’operazione si considera effettuata all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Dunque, l’operazione diventa imponibile, se non si attuano altre ipotesi, decorso un anno dal ricevimento dei beni, fermo restando che non si realizza alcuna acquisizione se i beni vengono restituiti prima della scadenza dei termini convenuti dalle parti.

La società che ha presentato il quesito rappresenta che intende modificare i termini del contratto stabilendo che i beni ''in conto vendita'' rimangano nella disponibilità degli affiliati per un periodo massimo non più di 12 mesi, ma di 24 mesi. Precisa che, nel caso di superamento annuale della detenzione dei beni, vorrebbe evitare la fatturazione anticipata.

Con risposta n. 10 dell’11 gennaio 2023 le Entrate, ricordando che il disposto dell’art. 6 comma 2 non è derogabile, non ammette altra possibilità che quella di emettere fattura allo scadere dei dodici mesi decorrenti dalla consegna dei beni, indicando il corrispettivo concordato dalle parti.

Cessione dei beni entro i 24 mesi

Altresì, indica il comportamento da tenere da parte dell’istante qualora, entro i 24 mesi, il bene venga ceduto a terzi e il prezzo subisse delle modificazioni rispetto all’importo fatturato:

  • dovrà emettere una nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR 633/72, in caso di incremento;
  • potrà emettere una nota di credito ex art. 26, comma 2, DPR 633/72, solo qualora la riduzione del corrispettivo consegua all’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente”.

Restituzione dei beni entro i 24 mesi

Invece, per quanto riguarda l’ipotesi di restituzione dei beni allo scadere del termine di 24 mesi, l'istante può annullare la fattura precedentemente emessa mediante una nota di variazione in diminuzione. Ciò, infatti, è ritenuto assimilabile alle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, previste dall’art. 26 citato, per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta.

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