Sanzioni al contribuente legittime se non ha verificato i titoli del consulente

Pubblicato il



Sanzioni al contribuente legittime se non ha verificato i titoli del consulente

Compensazione di crediti con visto di conformità rilasciato da soggetto non abilitato? Legittima la sanzione al contribuente che non ha diligentemente verificato i titoli del consulente.

La Suprema corte ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la CTR aveva annullato l’atto di recupero degli interessi e di irrogazione di sanzioni, emesso a carico di una società in relazione alle compensazioni di crediti Iva, muniti di visto di conformità rilasciato da soggetto non abilitato.

La Commissione tributaria aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell'esimente cui all'art. 6 del D. lgs. n. 472/97 in quanto parte contribuente aveva confidato, in buona fede, sulla correttezza dell'operato del consulente che da anni la assisteva provvedendo, venuta a conoscenza della mancata abilitazione del professionista a svolgere le attività di apposizione del visto di conformità, a denunciarlo per i reati di truffa e abusivo esercizio di professione.

L’Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Corte di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, che, in realtà, non sussistevano le condizioni dell'esimente applicata, in quanto il contribuente, non solo non aveva presentato immediatamente la denuncia penale nei confronti del professionista, ma nell'affidare l'incarico al professionista, non aveva neanche diligentemente provveduto a verificare il possesso da parte dell'esperto dell'abilitazione a rilasciare il visto di conformità.

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 30131 del 26 ottobre 2021.

Esimente non applicabile per violazioni formali

Gli Ermellini, sul punto, hanno richiamato l’orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità per quel che riguarda, in generale, l'elemento soggettivo della condotta sanzionabile, condotta che – si legge nella pronuncia - deve essere cosciente e volontaria, nonché colpevole, ossia posta in essere con dolo o, quanto meno, con negligenza.

Orbene, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, presuppone l'elemento soggettivo così come individuato e delimita la condotta sanzionabile in conseguenza della violazione di obblighi tributari non formali.

L'applicazione dell'esimente richiamata è, pertanto, limitata all'inadempimento degli obblighi riconnessi al mancato pagamento del tributo, mentre sono esclusi dal campo di applicazione della causa di non colpevolezza gli obblighi solo formali.

Nel caso esaminato, i giudici regionali non avevano fatto buon governo dei detti principi in quanto avevano applicato la citata esimente a violazioni non concernenti il mancato pagamento dei tributi, bensì riconnesse a violazioni di natura formale (dichiarazioni munite di visto di conformità apposto da soggetto non limitato).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito