Contributi a fondo perduto Dl Sostegni, chiariti i dubbi degli operatori

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Contributi a fondo perduto Dl Sostegni, chiariti i dubbi degli operatori

Con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dubbi sugli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal recente decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), a favore dei contribuenti maggiormente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia e dalle conseguenze della chiusura di molteplici attività economiche.

Con il documento di prassi, l’Agenzia, rispondendo a molte delle richieste pervenute dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, fornisce ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti, in merito:

  • all’ambito soggettivo di applicazione dei nuovi sostegni;

  • all’accesso ai contributi;

  • alle modalità di calcolo della riduzione del fatturato medio mensile 2019/2020 e del contributo stesso.

L’Agenzia si sofferma principalmente sui nuovi contributi del Decreto legge n. 41/2021, di seguito «CFP COVID-19 decreto sostegni», rinviando per i contributi disciplinati dal Decreto Rilancio (articolo 25 Dl n. 34/2020) ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020.

CFP decreto Sostegni anche ai soggetti in liquidazione volontaria e ai promotori finanziari

In base al Decreto Sostegni il nuovo CFP è destinato ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Ne sono, invece, esclusi, in ogni caso:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Dl;

  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;

  • gli enti pubblici;

  • gli intermediari finanziari.

Per il beneficio, i ricavi del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto non devono superare i 10 milioni di euro.

Tra gli ultimi chiarimenti anche l’apertura nei confronti dei soggetti in liquidazione volontaria dopo la dichiarazione dello stato di emergenza.

Specifica la circolare n. 5/E/2021, infatti, che la fruizione dell’agevolazione “Sostegni” è consentita nel caso in cui la procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), purché non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione.

Ammessi al contributo anche i promotori finanziari, che in virtù dell'attività svolta non rientrano in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 162-bis del Tuir e, pertanto, possono fruire del «CFP COVID-19 decreto sostegni», ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

Al contrario, secondo l’Agenzia, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione, prendendo come riferimento il bilancio relativo all’esercizio 2020, deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir e non può fruire del CFP “Sostegni” a prescindere dalla formale approvazione del bilancio 2020.

Requisiti di accesso ai CFP del DL Sostegni

Per quanto concerne i requisiti di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni», l’articolo 1 del Dl n. 41/2021 contiene delle differenze rispetto alle stesse agevolazioni previste nei precedenti decreti legge, visto il passaggio alla nozione di «ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi».

Pertanto, con riferimento al quesito sulla rilevanza dei contributi a fondo perduto Covid-19 già percepiti, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso per ottenere i nuovi aiuti, l’Agenzia specifica che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi.

Inoltre, gli stessi non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Analogamente, sono escluse dai parametri di calcolo per l’accesso ai nuovi CFP anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Anche l’indennità di maternità, ossia l’indennità versata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta per i due mesi antecedenti la data e i tre mesi successivi al parto, non costituisce ricavo o compenso e, di conseguenza, non è inclusa nella nozione di fatturato né tra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la sua rilevazione tra le somme fatturate non è riconducibile ad alcun compenso.

Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Dl Sostegni. Calcolo del contributo a fondo perduto

Una sezione della circolare n. 5/E è dedicata ad illustrare i calcoli del contributo spettante per alcune particolari categorie di contribuenti, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche e i distributori di carburante.

Con riferimento alle Associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del contributo a fondo perduto, si precisa che le ASD determinano l’ammontare dei ricavi includendo soltanto quelli rilevanti per l’Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

Riguardo al calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, si fa presente che è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Infine, con riferimento ai lavoratori autonomi in regime forfetario, che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni, la circolare specifica che questi non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Tale soluzione è possibile, sostiene l’Agenzia, nonostante le misure agevolative Covid-19 siano dirette, in linea generale, a compensare la consistente riduzione dei ricavi, considerata la ratio delle norme di riferimento e l’eccezionalità della situazione.

Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

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