Contributi ambulanze 2025: Onlus, integrazione RUNTS entro il 7 aprile
Pubblicato il 18 marzo 2026
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Le Onlus beneficiarie dei contributi 2025 per l’acquisto di ambulanze e beni strumentali sono tenute a rispettare un duplice adempimento temporale, alla luce della riforma del Terzo settore e della soppressione dell’Anagrafe Onlus.
In particolare:
- la domanda di accesso al contributo doveva essere presentata entro il 31 gennaio 2026;
- entro il 7 aprile 2026 deve essere trasmessa la documentazione integrativa attestante l’avvenuta richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Tale adempimento si rende necessario a seguito della soppressione dell’Anagrafe Onlus dal 1° gennaio 2026, che impone agli enti interessati di transitare nel perimetro del Terzo settore per poter continuare a operare e beneficiare delle agevolazioni previste.
Quadro normativo: art. 76 CTS e disciplina attuativa
I contributi in esame rientrano tra quelli previsti dall’articolo 76 del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), che disciplina il sostegno pubblico per:
- l’acquisto di autoambulanze e autoveicoli per attività sanitarie;
- l’acquisto di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale;
- la donazione di tali beni a strutture sanitarie pubbliche, da parte di Odv e fondazioni.
La disciplina operativa è stata definita dal Decreto ministeriale 16 novembre 2017, mentre le linee guida relative all’annualità 2025 hanno stabilito modalità applicative e termini procedurali.
Doppio termine: domanda al 31 gennaio e integrazione al 7 aprile
Il procedimento si articola, per l’annualità 2025, in due fasi distinte:
1. Presentazione della domanda
- termine ordinario: 31 gennaio 2026;
- riferita agli acquisti (o leasing) effettuati nel corso del 2025.
2. Integrazione documentale (solo per Onlus)
- termine perentorio: 7 aprile 2026;
- finalità: dimostrare l’avvio del processo di iscrizione al RUNTS.
In particolare, entro tale data le Onlus devono trasmettere:
- copia della domanda di iscrizione al RUNTS, oppure
- il provvedimento di iscrizione già intervenuto.
Il termine del 7 aprile rappresenta quindi una finestra tecnica aggiuntiva, finalizzata a consentire:
- la conclusione delle procedure di iscrizione al RUNTS;
- la successiva trasmissione della documentazione ai fini del perfezionamento della domanda di contributo.
Requisiti soggettivi e ambito dei beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte al RUNTS;
- le fondazioni ETS;
- le Onlus, limitatamente alla fase transitoria, a condizione che dimostrino il passaggio al RUNTS entro il termine del 7 aprile 2026.
Per le Odv aderenti a reti associative nazionali, la domanda è presentata tramite la rete di riferimento, che potrà essere coinvolta anche nelle attività di controllo ai sensi dell’articolo 9 del DM 16 novembre 2017.
Requisiti oggettivi: beni finanziabili e limiti
Il contributo è riconosciuto esclusivamente per:
- autoambulanze;
- autoveicoli per attività sanitarie;
- beni strumentali utilizzati direttamente per attività di interesse generale.
Sono esclusi:
- beni immobili;
- beni destinati al funzionamento generale dell’ente.
Il contributo è ammesso sia per:
- acquisto diretto;
- acquisizione tramite leasing.
Vincoli sui beni e obblighi successivi
I beni oggetto di contributo sono soggetti a specifici vincoli:
- divieto di cessione o vendita per 5 anni;
- possibilità di trasferimento solo verso altre Odv iscritte al RUNTS;
- necessità di autorizzazione preventiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Adempimenti finali e scadenze operative
In conclusione, il termine del 7 aprile 2026 assume un ruolo decisivo per le Onlus che hanno presentato domanda entro il 31 gennaio 2026, in quanto consente di perfezionare la richiesta di contributo alla luce della nuova disciplina del Terzo settore.
Gli enti interessati devono pertanto:
- verificare l’avvenuta presentazione dell’istanza al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
- trasmettere tempestivamente la documentazione integrativa entro il 7 aprile 2026.
Il mancato rispetto di tali adempimenti comporta il rischio di decadenza dal contributo, in quanto l’accesso ai benefici è ormai riservato esclusivamente agli enti appartenenti al Terzo settore.
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