Contributi sospesi, istruzioni dall’INPS per il versamento

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Contributi sospesi, istruzioni dall’INPS per il versamento

Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per il versamento del restante 50% dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Attenzione però: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali. In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, l’INPS procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Contributi sospesi, modalità di rateizzazione

L’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito indicato:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
  • il versamento del restante 50% delle somme dovute poteva essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Contributi sospesi, aziende con dipendenti

Le aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall’art. 97 menzionato, provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Contributi sospesi, artigiani e commercianti

Per il versamento delle rate i contribuenti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Contributi sospesi, aziende agricole assuntrici di manodopera

Per il versamento delle rate relative all’ulteriore 50% dell’importo della contribuzione sospesa, le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da COVID-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50% dell’importo. La codeline è consultabile nelle news individuali del “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

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