Contribuzione volontaria nel settore agricolo, importi 2019

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Contribuzione volontaria nel settore agricolo, importi 2019

Individuate le modalità di calcolo, per l’anno 2019, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Ad esempio, per i lavoratori agricoli dipendenti, l’importo del contributo integrativo volontario è pari al 29,10% dell’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite.

In sostanza, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, fino alla concorrenza di 270 giornate annue, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2019, per il Fpld è pari al 29,10%, di cui il 28,99% è imputabile come quota pensione e lo 0,99% è riferito all’aliquota base. I nuovi importi sono stati forniti dall’INPS, con la circolare n. 92 del 17 giugno 2019.

Contribuzione volontaria, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero:

  • fino a 229,59 euro: 57,15 euro;
  • fino a 306,12 euro: 66,33 euro;
  •  fino a 382,65 euro: 84,70 euro;
  •  oltre 382,65 euro: 103,07 euro.

Ai sensi dell’art. 10, co. 2, della L. 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:

  • 57,19 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
  • 67,72 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Contribuzione volontaria, coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago

Con riferimento ai coloni e mezzadri reinseriti nell’Ago, i contributi volontari devono essere versati con differenti modalità, a seconda se sono stati autorizzati prima o successivamente dal 12 luglio 1997, (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 184/1997), nel seguente modo:

  • contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997: l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997. In altri termini, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
  • contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997: il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per quest’anno, in particolare, il contributo integrativo è costituito dalla somma:
  • dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 19,53 euro;
  • dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art. 3 della L. n. 29 maggio 1982, n. 297).

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 giugno 2019 - Contributi volontari INPS, aumentano i costi per il 2019 – Bonaddio

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