Controlli fiscali: autorizzazione specifica se è opposto il segreto professionale
Pubblicato il 30 giugno 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La Cassazione chiarisce i limiti dell’utilizzo di documenti coperti da segreto professionale nei controlli fiscali: serve un’autorizzazione specifica e successiva all’eccezione del segreto, non sufficiente quella preventiva e generica del pubblico ministero.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 16795/2025 e n. 17215/2025, è tornata a fornire chiarimenti in merito ai presupposti di legittimità per l’acquisizione, in sede di verifica fiscale, di documenti coperti da segreto professionale.
Le due decisioni, pronunciate a pochi giorni di distanza (23 e 26 giugno 2025) e relative a differenti annualità d’imposta (2007 e 2008), riguardano il medesimo contribuente, un avvocato, e confermano un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia.
Cassazione: no all’uso di documenti secretati senza ok specifico
In entrambe le decisioni, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente professionista, annullando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittima l’acquisizione di documentazione fiscale (un block notes) rinvenuta presso lo studio dell’interessato, nonostante l’eccezione di segreto professionale opposta nel corso dell’accesso.
Il contesto del giudizio
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso degli avvisi di accertamento, contestando l’omessa o incompleta fatturazione di prestazioni professionali. La rettifica si basava su rilievi condotti dalla Guardia di Finanza, i cui militari avevano eseguito un accesso presso lo studio del professionista, rinvenendo documentazione extra-contabile.
Durante il controllo, il contribuente aveva eccepito il segreto professionale ai sensi dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA). I verificatori, tuttavia, avevano proceduto all’esame dei documenti sulla base di un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Procuratore della Repubblica.
La decisione della Corte di Cassazione
Nel valutare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’autorizzazione all’esame di documenti coperti da segreto professionale non può essere preventiva e generica, ma deve essere successiva all’eccezione del segreto e specificamente motivata.
Quadro normativo richiamato
Il Collegio ha valorizzato il disposto dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui:
"È in ogni caso necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica [...] per l’esame di documenti relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale".
In conformità all’indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che tale autorizzazione deve:
- essere rilasciata solo dopo l’eccezione di segreto;
- contenere una motivazione esplicita, frutto di una valutazione comparativa tra le esigenze investigative e la tutela del segreto;
- riferirsi puntualmente ai documenti oggetto di segreto, non potendo essere “in bianco”.
Nel caso esaminato, l’autorizzazione rilasciata prima dell’accesso, senza riferimento a specifici documenti né motivazione sulle esigenze investigative, è stata ritenuta inidonea a superare validamente il segreto professionale.
Inutilizzabili i documenti se opposto il segreto professionale
La Corte di Cassazione, ciò posto, ha accolto il motivo di ricorso con il quale il contribuente aveva denunciato la violazione dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata in via preventiva dal Procuratore della Repubblica per l’esame di documentazione oggetto di segreto professionale.
Secondo la Suprema Corte, una simile autorizzazione non può precedere l’effettiva opposizione del segreto da parte del professionista, né può avere carattere generico o indeterminato. Al contrario, è necessario che essa sia successiva, specificamente riferita ai documenti oggetto di eccezione e adeguatamente motivata, attraverso una comparazione tra l’interesse pubblico alla verifica fiscale e il diritto alla riservatezza tutelato dall’ordinamento.
Tale vizio ha determinato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati.
Ricadute operative per professionisti e uffici
Le ordinanze in commento ribadiscono un importante principio di garanzia: nei controlli fiscali presso studi professionali, l’effettiva opposizione del segreto professionale impone un vaglio giudiziario specifico e successivo, non surrogabile da autorizzazioni generiche.
Gli operatori professionali e le Amministrazioni devono prestare particolare attenzione:
- al rispetto della tempistica del rilascio dell’autorizzazione (solo dopo l’eccezione);
- alla puntuale motivazione del provvedimento autorizzativo;
- al diritto di difesa e alla tutela del segreto come principi costituzionalmente garantiti (artt. 14, 15 e 111 Cost.).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: