Controllo automatizzato senza contraddittorio preventivo

Pubblicato il



Controllo automatizzato senza contraddittorio preventivo

La Corte di cassazione, in occasione di un ricorso dell'agenzia delle Entrate relativo a sentenze di merito, chiarisce che se la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato ha un elevato grado di attendibilità delle irregolarità - quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo - non necessita di un confronto preventivo, essendo comunque possibile l’impugnazione della pretesa. Dunque, non c'è violazione dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente né omessa notifica della comunicazione di irregolarità, come erroneamente stabilito dai giudici di merito.

Con la sentenza in oggetto, la n. 19861 del 5 ottobre 2016, viene chiarito che:

  • nel controllo automatizzato l’obbligo del contraddittorio preventivo è limitato alle previsioni contenute nell’articolo 6 legge 212/2000, quindi l’amministrazione deve convocare il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo solo in caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”;
  • nel controllo formale il contraddittorio preventivo è parte essenziale della procedura, poiché il controllo non scaturisce da una mera attività di liquidazione, ma da un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione rispetto a elementi esterni alla stessa.
Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 10 settembre 2016 - Contraddittorio obbligatorio per rettifiche in dichiarazione - Moscioni

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito