Cooperative sociali, ammesso il rimborso ai volontari

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Cooperative sociali, ammesso il rimborso ai volontari

È possibile da parte delle cooperative sociali erogare rimborsi ai volontari nell’ambito del Terzo settore. A tal fine, però, è necessaria la presentazione di una semplice autocertificazione. A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 10979 del 22 ottobre 2020. La precisazione si è resa necessaria poiché il regime delle cooperative sociali resta peculiare: nello specifico, l’art. 1, co. 4, del D.Lgs. n. 112/2017 assume di diritto la qualifica di impresa sociale, senza alcun obbligo di adeguare gli statuti e con efficacia immediata dall’entrata in vigore del decreto.

Le disposizioni del menzionato decreto legislativo, però, si applicano solo “ove non derogate ed in quanto compatibili” con la disciplina di settore, ossia con la L. n. 381/1991. Tale normativa non è stata abrogata dalla riforma e continua a regolamentare le cooperative sociali in quanto legge speciale.

Cooperative sociali, l’attività dei volontari nel Terzo settore

È proprio in base a questa gerarchia delle fonti che il ministero del Lavoro analizza la questione prospettata in merito ai volontari. In particolare, l’art. 17, co. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 contiene una deroga alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria.

Nello specifico, per tipologie di spese e attività previamente definite, l’organo competente (di regola quello amministrativo) può deliberare che le spese sostenute dal volontario siano rimborsate a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva, entro i limiti di 10 euro giornalieri e 150 mensili.

Enti del Terzo settore, adeguamenti statuari

Con la nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro ha chiarito altresì se:

  • un’associazione non riconosciuta, quindi priva di personalità giuridica, la quale sia stata costituita con atto pubblico, debba ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie;
  • sia sufficiente il verbale di assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, l’art. 101, co. 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata dalla stessa norma, che qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, le stesse possano essere assunte “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”, che di norma prevede quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalità e/o tempi più veloci per le convocazioni.

Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie; lo stesso dicasi per le “modalità” ovvero le formalità richieste ai fini della validità delle convocazioni assembleari.

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