Corte UE. Pmi e regime del margine. Determinazione del volume d'affari

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Corte UE. Pmi e regime del margine. Determinazione del volume d'affari

La Corte di giustizia europea fornisce un chiarimento sul calcolo del volume d’affari annuo utile per l’applicazione del regime speciale delle Pmi previsto dalla direttiva Iva.

Con sentenza per la causa C-388/18, depositata il 29 luglio 2019, i giudici europei affermano che, al fine della verifica per l’accesso al regime di franchigia per le Pmi, il volume d’affari cui fare riferimento non deve essere calcolato solo tenendo conto del margine di profitto realizzato, ma deve comprendere tutti gli importi al netto dell’Iva incassati o da incassare da parte del soggetto passivo.

Pmi. Volume d’affari per l’accesso al regime di franchigia Iva

La questione attiene all’interpretazione dell’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva Iva: secondo tale norma, il volume d’affari cui far riferimento per l’applicazione del regime speciale delle piccole imprese è costituito dall’importo al netto dell’Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purché siano soggette a imposizione, senza indicare le modalità con cui devono esserlo. In sostanza, occorre accertare se per applicare il regime speciale va preso in considerazione solamente l'importo del margine di utile.

L’analisi consente di dire che, sebbene soggette ad un regime particolare, le cessioni effettuate in tale ambito sono soggette a imposizione. La norma, quindi, prevede che sia l’importo totale delle cessioni effettuate dai soggetti passivi e non il loro margine di profitto, a costituire il volume d’affari cui far riferimento ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle Pmi.

Ciò viene confermato dalla struttura della direttiva, nella quale il regime speciale delle piccole imprese e quello dei soggetti passivi-rivenditori sono due regimi speciali autonomi, indipendenti l’uno dall’altro. In assenza di riferimenti normativi presenti in uno di tali regimi speciali, il contenuto di un regime deve, in linea di principio, essere valutato senza che si tenga conto del contenuto dell’altro.

La conclusione a cui giunge la sentenza del 29 luglio 2019, causa C-388/18, è la seguente: il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato sulla base di tutti gli importi al netto dell’imposta sul valore aggiunto incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore, e non tenendo conto soltanto del margine di profitto realizzato.

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