Covid. Lavoratore rifiuta la mascherina? Rischia il licenziamento

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Covid. Lavoratore rifiuta la mascherina? Rischia il licenziamento

La sospensione e anche il licenziamento sono sanzioni disciplinari legittime laddove il dipendente si rifiuti di indossare la mascherina durante l’emergenza Coronavirus.

Dipendente sospeso per mancato utilizzo di mascherina

Nel primo caso, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 387 del 4 giugno 2021, ha confermato la sospensione per tre giornate lavorative disposta da un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore cui era stato contestato il mancato utilizzo della mascherina.

Questo, nonostante apposita disposizione aziendale che obbligava al relativo utilizzo i dipendenti, disposizione adottata dalla società datrice di lavoro nell’ambito delle misure volte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, durante il periodo di emergenza epidemiologica.

In particolare, il dipendente non aveva indossato la mascherina durante una riunione in cui erano presenti numerose persone, contestandone apertamente l'obbligo di utilizzo. Lo stesso aveva anche inviato una PEC al datore, che aveva anche affisso in bacheca, in cui aveva dichiarato che l'obbligo imposto fosse "incostituzionale e illegittimo".

E’ opportuno – si legge nella decisione - ricordare che il datore di lavoro, quale garante dell'obbligo di tutela della salute dei lavoratori, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi.

L'obbligo datoriale, a fronte del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, è ribadito anche dal DL n. 18/2020, che considera infortuni sul lavoro i casi accertati di Covid -19 contratto sul luogo di luogo.

Tribunale di Venezia: comportamenti molto gravi, non giustificabili

Orbene, secondo i giudici di merito i comportamenti contestati all’interessato non erano assolutamente giustificati né giustificabili oltre ad essere indubbiamente molto gravi a fronte anche del ruolo di RLS ricoperto dal lavoratore.

Era inoltre poco credibile, e comunque irrilevante, il richiamo dallo stesso operato “al caldo eccessivo”, e ancor più ingiustificata l'invettiva inviata all'azienda via Pec, resa pubblica con affissione in bacheca che rasentava, secondo il Tribunale, la “diffamazione e la calunnia”.

Le condotte imputate al lavoratore, nella specie, erano sussumibili alla disposizione del Codice Disciplinare che, testualmente, prevedeva: "Nel caso in cui un lavoratore... non ottemperi alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero verbale, fino a dieci giorni di sospensione".

Da qui la legittimità della sanzione concretamente irrogata.

Licenziamento disciplinare per reiterato rifiuto di indossare la mascherina

Nella causa attivata davanti al Tribunale di Trento, la sanzione disciplinare comminata è consistita nel licenziamento per giusta causa: la lavoratrice era un’insegnante delle scuole dell’infanzia alla quale era stato contestato di non aver indossato la mascherina protettiva prevista dalle vigenti linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori ed utenti.

Il rifiuto di indossare il DPI era persistito nonostante i ripetuti inviti da parte della preposta, delle colleghe e anche a fronte di uno specifico ordine di servizio della Dirigente, a partire dal quale la stessa era stata sospesa dal servizio in via cautelare proprio a causa della predetta condotta.

A seguire le era stato comminato il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Il rifiuto di indossare i Dpi comporta il licenziamento

Secondo il Tribunale - sentenza dell’8 luglio 2021 – tale sanzione era da ritenere legittima atteso che la condotta, di cui la ricorrente si era resa responsabile, integrava una giusta causa di licenziamento.

E’ stato ricordato, in proposito, come le mascherine siano considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale e come anche ad avviso della Suprema Corte il persistente rifiuto, da parte del lavoratore, di utilizzare i dispositivi di protezione individuale giustifica il licenziamento intimato all’inadempiente (tra le altre Cass. n. 18615/2013).

Per quel che concerne il profilo soggettivo – si legge nella pronuncia- “non può non essere biasimata la condotta della ricorrente, la quale ha anteposto all’interesse generale (oltre che a quelli di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento (contrariamente alle prescrizioni che pagina 12 di 12 impongono l’utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro, specialmente se chiusi) in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche”.

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