Credito d’imposta pubblicità. C’è il codice tributo

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Credito d’imposta pubblicità. C’è il codice tributo

L’agenzia delle Entrate ha fissato, con apposita risoluzione, il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali.

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L’articolo 57-bis, comma 1, del DL n. 50/2017, ha istituito, dal 2018, un credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il credito è pari al 75% del valore incrementale delle spese sostenute, elevato al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative.

Per la fruizione dell’agevolazione è stato emanato il Dpcm 16 maggio 2018, n. 90.

Nello specifico, viene detto che:

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale, nei limiti dell’ammontare comunicato dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri; 
  • il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento;
  • l’F24 viene scartato nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato con il provvedimento.

Codice tributo istituito dalle Entrate

La risoluzione n. 41 dell’8 aprile 2019 ha istituito, per l’utilizzo in compensazione, il seguente codice tributo:

  • “6900” denominato “Credito d’imposta-Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali-articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile2017, n. 50”.

Tale codice va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di concessione del credito.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 gennaio 2019 - Bonus pubblicità, dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio per non perdere il beneficio – Moscioni

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