Credito d’imposta videogiochi. Codice tributo per F24

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Credito d’imposta videogiochi. Codice tributo per F24

Il bonus per le imprese produttrici di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana - che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica - è stato previsto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016.

Ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, è stato emanato il decreto del 12 maggio 2021, firmato dal Ministro della Cultura e da quello dell’Economia,

Bonus per imprese di videogiochi. Codice tributo

Per il settore videogiochi è stata fissata la misura del 25% del costo di produzione del videogame, fino al limite di un milione di euro.

Per fruire del bonus in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 26 dell’8 giugno 2022, ha istituito la sequenza numerica da indicare nel modello F24, che è la seguente:

  • 6977” riferito al “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

In merito si precisa che è la stessa Agenzia, entro il 5 di ogni mese, ad indicare l’importo del credito d’imposta per i videogiochi riferito al mese precedente.

Lo stesso ammontare del bonus può essere consultato attraverso il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24: il codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

L’Amministrazione finanziaria informa che verificherà la presenza del nominativo del soggetto che utilizza il bonus nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema, e che l’ammontare del credito d’imposta non superi la somma riconosciuta.

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