Da aprile in vigore il regolamento per Tfr in busta paga: al via le richieste dei lavoratori

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La legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori di incassare mensilmente la quota di Tfr che i datori di lavoro dovrebbero altrimenti accantonare. Con la pubblicazione in “GU” del DPCM 29/2015, contenente il regolamento che disciplina le modalità per ottenere il Tfr in busta paga, la misura che è stata prevista in via sperimentale per il triennio 2015-2018, diventa operativa. Tuttavia, sono ancora molti i dubbi e le perplessità che affliggono sia gli operatori di settore che i lavoratori stessi.

Quir

La Stabilità per il 2015 trasforma il Tfr in quota integrativa della retribuzione (Quir) e chi vi aderisce ha la facoltà di commutare la propria quota maturata mensilmente in una parte dello stipendio: la quota mensile di retribuzione destinata al Tfr viene infatti liquidata direttamente in busta paga.

La scelta esercitata dal lavoratore, si trasforma in un obbligo per il datore di lavoro il quale può svincolarsi solo al verificarsi di determinate circostanze (assoggettamento a procedure concorsuali, in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano di risanamento, sopravvenuti o in caso di ricorso alla Cigs e/o alla Cigs in deroga).

La richiesta del Trf in busta paga può essere fatta da tutti i lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro con l’azienda in cui lavorano da almeno 6 mesi e che non hanno vincolato il loro TFR verso una fondo pensione privato o non hanno ceduto il Tfr a garanzia di contratti di prestito. Tale facoltà è, invece, esclusa per i lavoratori agricoli e le colf, per i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto di lavoro prevede l’erogazione periodica del Tfr oppure l’accantonamento presso soggetti terzi (edili), per i dipendenti di aziende soggette a procedure concorsuali o che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti. Negata anche per i dipendenti delle aziende che fanno ricorso alla Cigs e/o alla cassa in deroga.

Raccolta domande

I lavoratori subordinati interessati alla monetizzazione del Tfr come quota integrativa della retribuzione possono presentare domanda al datore di lavoro utilizzando il modello allegato al Dpcm 29/2015.

Anche se il citato provvedimento entra in vigore dal 3 aprile 2015, le aziende, per i fini organizzativi, possono già iniziare a raccogliere le richieste dei propri lavoratori.

Ricevuta l'istanza del lavoratore, il datore deve corrispondere la Quir con il cedolino relativo al periodo di paga successivo a quello di presentazione della richiesta (pagamento della quota integrativa insieme alla retribuzione mensile). Il pagamento della Quir decorrerà tre mesi dopo il ricevimento dell’istanza, se il datore di lavoro per effettuare il pagamento ricorre ad una banca o accede al finanziamento di una Finanziaria.

Il lavoratore che opta per il Trf in busta paga non potrà modificare la sua scelta, che resta valida fino al 30 giugno del 2018.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - Inizia la raccolta delle domande - Cannioto, Maccarone
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - L’opzione Tfr vincola il datore di lavoro - Cannioto, Maccarone
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - Oggi tasse più alte, domani pensione più bassa - Prioschi

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