Dal 2011 più tempo per la liquidazione delle pensioni di anzianità e vecchiaia

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La nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal decreto legge n. 78/2010, come modificato dalla legge n. 122/2010, si applica a decorrere dall'anno 2011.

L’Inps, con la circolare n. 126/2010, ha fornito le prime istruzioni riguardo le novità in tema di pensioni e di invalidità introdotte dalla “Manovra estiva”.

Nello specifico, sono state introdotte nuove regole sui differimenti che si applicano a chi raggiunge l’età o l’anzianità contributiva per accedere alla pensione, ma solo a decorrere dal prossimo anno. Dunque, dal 2011 sarà più difficile andare in pensione, grazie alla finestra mobile e, soprattutto lo sarà di più per gli autonomi e co.co.co rispetto ai lavoratori dipendenti.

Infatti, la legge n. 122/2010 sostituisce alle attuali finestre rigide la cosiddetta finestra mobile o a scorrimento, che fissa la decorrenza del trattamento dopo 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi.

Si tratta di una uscita personalizzata che consentirà di riscuotere la pensione a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti, o dal diciannovesimo mese per i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i professionisti senza cassa (cioè tutti gli iscritti alla gestione separata dell'Inps).

Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004. Pertanto, si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004. Inoltre, non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze:

- i lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;

- i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.

Le nuove regole sulla decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità si applicano anche alle pensioni derivanti da totalizzazione dei periodi assicurativi, che dal prossimo 2011 seguiranno lo stesso criterio previsto per i trattamenti dei lavoratori autonomi: cioè, saranno messi in pagamento dal 19° mese successivo a quello di maturazione del diritto.

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