Dall’ 8 dicembre al via l’extra cashback di Natale

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Dall’ 8 dicembre al via l’extra cashback di Natale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 298 del 28.11.2020) del D.M. n. 156/2020 (cd. “cashback”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le disposizioni attuative – tanto attese – della misura premiale per chi predilige l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici. Tale decreto disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro a chi effettua acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Tale misura si innesta nel più ampio “Piano Italia Cashless”, che nasce con l’obiettivo di “incentivare l’utilizzo di carte e applicazioni di pagamento, carte di credito e debito per favorire lo sviluppo di un sistema di transazioni digitale, semplice e trasparente”.

Previsto un periodo “sperimentale” (dall’8 al 31 dicembre 2020) ed un periodo “a regime” (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022). Con un apposito comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con la fase sperimentale (cd “extra cashback di Natale”) effettuando almeno 10 transazioni con strumenti di pagamento elettronici (carte e app di pagamento), si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro.  Per il periodo “a regime” (dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022), invece, il programma cashback permetterà di ottenere un rimborso del 10% delle transazioni effettuate (con un minimo di 50), sulla base di un valore complessivo delle transazioni mai superiore a 1.500 euro per semestre (e, quindi, fino all’importo massimo di 150 euro per semestre).

Adesione al programma “cashback”

Possono aderire al “cashback” ed al “super-cashback” - esclusivamente su “base volontaria” - le persone maggiorenni residenti in Italia. Operativamente detti soggetti devono – come primo step -  registrare nell'APP IO (dopo aver scaricato ed installato l’applicazione ed effettuato l’accesso tramite SPID o Carta di identità elettronica), o nei sistemi messi a disposizione da un “issuer” convenzionato (ossia il soggetto che emette  le carte di credito/debito/prepagate e l’app di pagamento):

  • il proprio codice fiscale;
  • gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, debito o prepagate) dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti;
  • il codice Iban del conto corrente sul quale si intende ricevere gli accrediti.

E’, tuttavia, possibile registrarsi al programma cashback anche tramite la propria banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento.

Sul sito web www.cashlessitalia.it viene chiarito che gli acquisti possono essere effettuati con carte di credito, carte di debito e prepagate: Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay e app di pagamento come Satispay (Google Pay ed Apple Pay dal 2021).

Al momento della registrazione occorrerà dichiarare di essere maggiorenne, residente in Italia e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti al “fuori” dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Attenzione: per ogni componente maggiorenne della famiglia è possibile ricevere il cashback ed i relativi rimborsi possono essere “cumulati”. Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900 euro.

E’ comunque possibile, in qualsiasi momento, effettuare la “cancellazione” dal programma nell'APP IO o nei sistemi messi a disposizione dall'issuer convenzionato.  La cancellazione dal programma comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi. Restano salvi i rimborsi già corrisposti.

Restano fuori dalle regole di attuazione meccanismi diretti a prevenire eventuali comportamenti “elusivi”.

Il cashback “sperimentale”

Nel periodo di applicazione sperimentale – che va dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020 - accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che hanno effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici (quindi, se paradossalmente al 31.12.2020 sono state effettuate solo 9 operazioni non si ha diritto al bonus). Anche per il periodo sperimentale, ai fini del rimborso, valgono le regole generali che vedremo pe il periodo “a regime”. 

Si fa presente che – come riportato nel comunicato stampa del 4.12.2020 - non c’è un importo minimo di spesa né alcuna limitazione merceologiche (sono ammessi gli acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici). In particolare, vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici (come il Pos) che consenta la partecipazione al programma.

Pertanto, dall’8 al 31 dicembre 2020 è possibile accedere all’extra cashback di Natale: per avere il 10% di rimborso fino a 150 Euro, bastano 10 acquisti con carte di credito/debito, prepagate e app di pagamento.

Sono ammessi al beneficio anche gli acquisti il cui pagamento viene effettuati mediante App. Sono, invece, “esclusi” gli acquisti online in quanto, per quest, i pagamenti avvengono già con l’utilizzo di mezzi elettronici (ciò vale anche a regime). In relazione a questa fase, il rimborso è erogato nel mese di febbraio 2021.

Erogazione del cashback “a regime”

A partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022, prenderà il via la disciplina a regime del “Cashback”. Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale (10%) in relazione ad ogni “transazione” effettuata mediante strumenti di pagamento elettronici (carte e app di pagamento) per un valore complessivo delle transazioni mai superiore a 1.500 euro nel singolo semestre.

In particolare, la misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

1° semestre

1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021

2° semestre

1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021

3° semestre

1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022

Per ciascuno “semestre”, in particolare, accedono al rimborso “esclusivamente” gli aderenti che hanno effettuato un numero “minimo” di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione, calcolato sulla base del valore complessivo dei pagamenti effettuati durante il semestre. Non è fissato un importo minimo di spesa e, pertanto, concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi entità.

Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo massimo di 150 euro. Per ogni singola transazione il limite di rimborso ottenibile è pari a 15 euro. Così ad esempio, se un soggetto ha effettuato una transazione di 500 euro lo stesso avrà comunque diritto ad un bonus di 15 euro.

Occorre ribadire che - in ogni caso - la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni non superiore a 1.500 euro per semestre e, quindi, il rimborso massimo che è possibile ottenere per ogni semestre è pari a 150 euro (il 10% di 1.500 euro) ossia fino a 300 euro all’anno.

Il rimborso sarà erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo e verrà effettuato tramite un bonifico sull’IBAN indicato al momento della registrazione. Si può indicare l’IBAN anche successivamente, ma sempre entro e non oltre la scadenza di ciascun semestre.

Cash back ed “extra Cash back di Natale” – i passi da seguire

App IO

dopo aver scaricato e installato l’applicazione occorre effettuare l’accesso tramite le credenziali SPID oppure con la tua CIE abbinata al PIN.

Registrazione

effettuare la registrazione al programma cashback; è possibile registrarsi anche tramite banca, ufficio postale o altri soggetti che emettono carte e app di pagamento.

 

Dati

da inserire

  • gli estremi identificativi di una o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il cashback sul proprio account Satispay.

Da gennaio sarà possibile inserire account Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa.

  • il codice IBAN del conto su cui vuoi ricevere i rimborsi.

 

Acquisti

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di:

  • acquisti effettuati online (es. e-commerce);
  • acquisti per lo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
  • operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
  • bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
  • operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su c/c.

Super cashback

In “aggiunta” al cashback è previsto un rimborso speciale (il cd. ”super cashback”) ai primi 100.000 aderenti al programma che, in ciascuno dei semestri dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni  con carte e app di pagamento. A tal fine, lo si ricorda, conta il numero di pagamenti effettuati e non gli importi spesi (ad esempio,  un caffè vale come un televisore).

L’ammontare del “premio” è di 1.500 euro ogni sei mesi, arrivando così a 3.000 mila euro l’anno.

Come precisato nel D.M. 156/2020, a parità di numero di transazioni effettuate è prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da “zero” per ognuno degli aderenti.

Da sottolineare che, anche per questo bonus, ogni componente maggiorenne della famiglia può ricevere il proprio super cashback ed i rimborsi possono essere “cumulati”. Così, in famiglia, tutti i componenti maggiorenni possono concorrere al super cashback in ogni semestre, anche se si è già ottenuto il bonus nel semestre precedente. Ad esempio, una coppia, potrebbe ottenere in un anno anche 6.000 euro.

Anche per i rimborsi speciali l’erogazione avviene entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

La gestione dei rimborsi

Per quanto concerne la gestione dei rimborsi, non risultano in alcun modo coinvolti nella procedura i negozianti. Gli esercenti dovranno, infatti, solo verificare che il loro fornitore dei dispositivi di accettazione di pagamento abbia aderito all’iniziativa. Per verificare se gli acquisti effettuati dai propri clienti con strumenti di pagamento elettronici consentano o meno la partecipazione al programma cashback, quindi, occorrerà contattare il cd.“acquirer convenzionato” ed accertarsi che questi abbia aderito al programma sottoscrivendo una convenzione con la società PagoPA S.p.A. L’acquirer convenzionato è il soggetto che ha concluso un accordo con l’esercente per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici attraverso dispositivi di accettazioni fisici e che ha sottoscritto una convenzione con la PagoPA per partecipare al cashback.

Ciò detto, in generale, la gestione del programma mediante il “sistema Cashback” è in capo alla società PagoPA S.p.a. che, attraverso un’apposita piattaforma, raccoglie i dati rilevanti di aderenti e esercenti che poi trasmette all’AppIO e ai sistemi messi a disposizione dai cd. “issuer convenzionati”. In particolare, PagoPA mette a disposizione degli aderenti, tramite l'APP IO o tramite altro sistema messo a disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai pagamenti nonché quelli relativi ai rimborsi maturati, ed alla posizione nella graduatoria del programma inerente l'erogazione del super cashback. Sarà, invece, Consap S.p.A. ad erogare i rimborsi ai singoli beneficiari.

La gestione dei reclami

La società PagoPA mette a disposizione degli aderenti al programma un apposito servizio di “help desk” per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate. Avverso il mancato o inesatto accredito dei rimborsi, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento. I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato.

Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. può richiede, se necessario, le informazioni relative alle transazioni effettuate dall'aderente nel periodo contestato che sono state considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della determinazione dell'importo dello stesso. Una volta effettuate le opportune verifiche Consap S.p.A. decide il reclamo dell'aderente entro 30 giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il pagamento del dovuto.

 

Quadro Normativo

D.M.  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 156 PUBBLICATO IN G.U. N.296 DEL 28.11.2020;

COMUNICATO STAMPA 4.12.2020 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

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