Danni subiti dai condomini a carico dell'amministratore

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E’ perfettamente allineata all’orientamento giurisprudenziale attuale la pronuncia di Cassazione n. 25251, del 16 ottobre trascorso, nella quale è affermato un nuovo principio di diritto; che gravano cioè, d’ora in poi, sull’amministratore i danni subiti dai condomini che si sono procurati lesioni nello spazio comune non adeguatamente conservato. La terza sezione civile afferma così che “l’amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo, si trova nella posizione di custode”. Tanto più (come nella specie) quando “l’assemblea decide di appaltare i lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell’interesse del condominio deve considerarsi attribuito all’amministratore quante volte l’appaltatore non è posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e l’assemblea non affida l’anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Danni subiti dai condomini a carico dell'amministratore - Alberici

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