Danno biologico cumulabile con equo indennizzo per i reduci malati

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Il Tar della Campania, sede di Napoli, con sentenza 17232/2010, si è pronunciato con riferimento ad una vicenda che ha visto coinvolto un ex militare, reduce da alcune missioni nella ex Jugoslavia e colpito dalla sindrome dei Balcani. 

L'uomo si era opposto al provvedimento con cui il ministero della Difesa, pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della detta patologia, non aveva concesso al ricorrente l’equo indennizzo, assumendo che la relativa domanda era stata presentata in ritardo rispetto al termine semestrale previsto, né il risarcimento del danno biologico subito in seguito alla malattia “carcinoma papillare tiroideo”. 

I giudici amministrativi, in particolare, hanno ritenuto l'azione per il risarcimento da danno biologico - quale lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile a prescindere dalla capacità di reddito del danneggiate - del tutto cumulabile con la pretesa all'equo indennizzo, concessione discrezionale dell'amministrazione che non ha una relazione diretta con il danno.
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