Debiti contributivi, aggiornati gli interessi di dilazione e di differimento

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Debiti contributivi, aggiornati gli interessi di dilazione e di differimento

Con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022, la Banca Centrale Europea ha previsto l’innalzamento di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR). Lo rende noto l’Inps con la circolare del 16 dicembre 2022, n. 133.

A partire dal 21 dicembre 2022, il tasso è pari al 2,50%.

L’aggiornamento in questione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare alle somme dovute a titolo di contributi agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili.

Variazione del tasso di interesse di dilazione e differimento

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse di dilazione riguardante la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell’8,50% annuo.

NOTA BENE: Le dilazioni già emesse e notificate - con il tasso di interesse precedentemente in vigore - non subiranno variazioni.

A partire dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi verrà calcolato applicando il tasso dell'8,50% annuo.

Il nuovo tasso trova applicazione a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022.

Sanzioni civili

A seguito della decisione della Banca Centrale Europea, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ha determinato la variazione delle sanzioni civili per quei soggetti che non provvedono al versamento dei contributi o premi entro il termine stabilito, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 200, n. 388.

La sanzione è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,5% maggiorato di 5,5 punti) nel caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi.

Nel caso di evasione, resta invariata la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte e procedure concorsuali

Nel caso di procedure concorsuali, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha previsto che le sanzioni ridotte sono calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Altresì, si prevede che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

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