Decontribuzione contratti di solidarietà, al via le domande

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Decontribuzione contratti di solidarietà, al via le domande

Con la circolare del 22 novembre 2017, n. 18, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i chiarimenti e le indicazioni operative per accedere al beneficio della decontribuzione in caso di stipula di contratti di solidarietà, a valere sui fondi 2017 e successivi, soffermandosi, tra l’altro, sul computo del c.d. “quinquennio mobile”.

Successivamente, la medesima Direzione, con la circolare del 28 novembre 2017, n. 19, è tornata sul punto, fornendo ulteriori integrazioni relativamente alla presentazione della domanda per la concessione delle riduzioni contributive in questione.

I contratti di solidarietà

Il decreto interministeriale -Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - del 27 settembre 2017, n. 2, ha stabilito una riduzione contributiva (entro il limite finanziario di 30 milioni di euro annui, individuato dalla legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016), in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva di “tipo A”.

Si ricorda che si tratta di accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare, così, la riduzione del personale, come specificato dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, G.U. n. 221 del 23 settembre 2015.

Più nel dettaglio, possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Come accedere alla decontribuzione

Per il solo anno 2017:

Per gli anni 2018 e seguenti:

 

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

In cosa consiste l’agevolazione contributiva

La riduzione contributiva è riconosciuta alle seguenti condizioni:

  • per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, (data di entrata in vigore del decreto legge del 20 marzo 2014, n. 34 - convertito con modificazioni dalla legge del 16 maggio 2014, n. 78, G.U. n. 114 del 19 maggio 2014);

  • per l’intera durata del contratto di solidarietà (per un periodo massimo non superiore a 24 mesi);

  • nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Segnatamente, la domanda ha ad oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e, si sollolinea ancora, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, come da indicazioni impartite con la circolare emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 novembre 2017, n. 17.

In detta circolare, viene specificato che per “quinquiennio mobile” si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva.

Come presentare la domanda

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata dal 30 novembre al 10 dicembre di ciascun anno presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando la modulistica e rispettando le modalità indicate nel sito internet www.lavoro.gov.it. Andrà, inoltre, inoltrata anche all’INPS ed all’INPGI, qualora i datori di lavoro risultino iscritti a tale ultima gestione.

In particolare, la domanda deve essere inviata esclusivamente tramite posta certificata, contestualmente, ai seguenti indirizzi:

- sgravicds@pec.lavoro.gov.it (per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

- sgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it (per l'INPS);

- contributi@inpgi.legalmail.it (per l'INPGI).

Vengono inoltre segnalate le seguenti modalità di invio:

  • la dimensione "totale" della e-mail non deve superare la dimensione di 10MB;

  • l'oggetto dell'email deve essere il seguente:domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda (indicare la denominazione aziendale);

  • l'e-mail dovrà contenere i seguenti file, tutti a firma digitale:

- il file "Domanda per la richiesta di decontribuzione per i contratti di solidarietà" , debitamente compilato, rinominato con "Domanda", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) (es. Domanda_ABDCEFG);

- il file "Modello elenco lavoratori decontribuzione CDS", debitamente compilato e rinominato con "Elenco", il carattere _ (underscore),la matricola INPS (come sopra), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (es.elenco_1234567890_2016);

- eventuali ulteriori allegati.

Ulteriormente, è necessario pena l'inammissibilità della richiesta:

  • indicare la previsione dell'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica della domanda di integrazione salariale del sistema CIGS ONLINE;

  • non avere beneficiato dello sgravio, in precedenza, durante lo stesso quinquennio mobile.

NB! Sul sito del Ministero del Lavoro, viene inoltre sottolineato che per ogni eventuale comunicazione e per le informazioni relative allo stato della domanda, si può scrivere al seguente indirizzo: sgravicds@lavoro.gov.it

 

NB! In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate (previa comunicazione sul sito www.lavoro.gov.it) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non istruirà le istanze che non abbiano ottenuto positivo riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo, qualora sussistano i requisiti sopra indicati.

I termini di presentazione della domanda

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall’esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.
Le istanze sono istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio.

Le ipotesi di inammissibilità della domanda

Nelle ipotesi di seguito esposte, l’azienda non potrà beneficiare della riduzione contributiva in commento:

  • riduzione oraria inferiore o pari al 20%;

  • omessa indicazione della stima della riduzione contributiva;

  • difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica;

  • mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza;

  • inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza;

  • aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile

NB! La mancanza di tali condizioni comporta l’inammissibilità dell’istanza. In caso di irregolarità formali o incompletezza, invece, gli interessati possono ottenere la la regolarizzazione delle istanze, entro il termine perentorio all’uopo assegnato (pena l’esclusione dall’agevolazione contributiva).
In tal caso, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato dall’ufficio competente, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se questa avviene oltre il termine assegnato.

Il provvedimento di ammissione o diniego

Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto delle condizioni di legge, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza per l’importo massimo in essa indicato, con invio di copia all’impresa interessata e all’INPS e all’INPGI, per gli adempimenti di competenza in ordine alla quantificazione dell’onere effettivo connesso alla riduzione contributiva.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l’INPS e l’INPGI comunicano, infatti, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’INPS e l’INPGI, d’intesa tra loro, controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Successivamente, sul sito internet www.lavoro.gov.it, sarà eventualmente pubblicato l’avviso del raggiungimento del limite di spesa annuo, oltre all’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue.

NB! Le regole appena esposte valgono a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, condizionatamente alle disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziate e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Per il biennio 2014-2015 e per l’anno 2016 continuano, diversamente, ad avere applicazione rispettivamente i seguenti decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze:

  • Decreto Interministeriale del 7 luglio 2014, n. 83312;

  • Decreto Interministeriale del 14 settembre 2015, n. 17981.

Tali decreti individuano, limitatamente a dette annualità, i criteri per la concessione della riduzione contributiva.

Di conseguenza:

  • le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del Decreto Interministeriale del 7 luglio 2014, n. 83312, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono definitivamente validità;

  • le istanze presentate dall'1 ottobre 2015, ai sensi del Decreto Interministeriale del 14 settembre 2015, n. 17981, che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l’anno 2016, possono essere ripresentate, con indicazione della stima dell’onere contributivo richiesto a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017;

  • le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del Decreto Interministeriale del 27 settembre 2017, n. 2 e della circolare qui analizzata, sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione entro il relativo limite di spesa annuo. Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell’esaurimento delle risorse correnti e residue ogni anno stanziate perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione, come sopra specificato.

L’integrazione operata con la circolare del 28 novembre 2017, n. 19

Come anticipato, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 19 del 28 novembre 2017, con la quale ha fornito alcune integrazioni rispetto a quanto chiarito con la circolare n. 18/2017, in materia di istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà.

In particolare, sono pervenuti numerosi dubbi interpretativi da parte delle aziende circa la presentazione di un'unica istanza ovvero di più domande in caso di contratti di solidarietà successivi, riferiti alla medesima unità produttiva, siano essi in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell'orario normale di lavoro.

In proposito, la circolare n. 19 ha specificato che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.

Viceversa, in ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014

Legge n. 78 del 16 maggio 2014

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto Interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017

Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 18 del 22 novembre 2017

Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 19 del 27 novembre 2017

 

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