Decontribuzione premi di risultato. Gli accordi di rinnovo non vanno depositati alla Dtl

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Nel rispondere ad un quesito circa lo sgravio contributivo da applicare sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, l’Inps ha emanato il messaggio n. 11019/2012, con il quale si forniscono le istruzioni per l’accesso alla sgravio sui premi aziendali.

Per beneficiare di tale sconto contributivo - introdotto dalla legge n. 247/2007 e regolamentato periodicamente con specifici decreti ministeriali di attuazione – è necessario che i contratti di secondo livello che prevedono le erogazioni da assoggettare alla suddetta decontribuzione siano sottoscritti dai datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la locale direzione territoriale del lavoro (Dtl) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione. Lo sgravio è, inoltre, subordinato alla domanda che il datore di lavoro deve presentare all’Inps.

Nel quesito posto all’Ente previdenziale si è chiesto se un contratto depositato presso la competente Dpl e oggetto di rinnovo tra le parti sociali per gli anni futuri, possa continuare a beneficiare dello sconto contributivo anche se in sede di rinnovo di validità non ne è stata data formale comunicazione alla competente Dtl, rimanendo valido il precedente deposito presso la direzione provinciale.

L’Inps chiarisce che per il riconoscimento della decontribuzione non è necessario che gli accordi di rinnovo dei contratti di secondo livello vengano depositati presso la competente Dtl, come previsto dal decreto attuativo. Se il rinnovo consiste solo in una proroga della scadenza iniziale, senza rinegoziazione degli importi e dei parametri di calcolo delle erogazioni, infatti, il deposito non è da considerarsi necessario. Non trattandosi di nuovo accordo non è dovuto il deposito presso la competente Dtl entro il termine dei 30 giorni successivi. Diversamente, se vi è rinegoziazione dei parametri, l’accordo è da considerarsi come nuovo e di conseguenza necessita di deposito.

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