Decorrenza a due vie per le istanze di rimborso

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La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 23074 del 9 settembre 2008, entra nel merito del termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/73. La Corte chiarisce che per il termine della presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti in più tranche trovano applicazione due regimi di decorrenza:

- in caso di versamento in acconto il termine decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale;

- il termine, invece, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi già a partire dall’atto della loro effettuazione risultano non dovuti (parzialmente o totalmente) atteso che in tale ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono già al momento dell’acconto.

Pertanto, il contribuente che aspetta il momento del versamento del saldo per presentare l’istanza di rimborso nel caso in cui già a partire dall’atto della loro effettuazione i versamenti in acconto risultano non dovuti, rischia di incorrere in una dichiarazione di intempestività della stessa. È il caso, ad esempio, delle istanze di rimborso Irap da parte dei professionisti che sostengono l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Decorrenza a due vie per le istanze di rimborso - Nisco

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