Decreto Aiuti-bis: cambia il limite di impignorabilità delle pensioni

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Decreto Aiuti-bis: cambia il limite di impignorabilità delle pensioni

Il decreto Aiuti-bis è legge. Il Senato ha approvato, il 20 settembre 2022, in via definitiva, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Nel corso dell'iter parlamentare di conversione il provvedimento ha incassato molte modifiche, alcune delle quali in materia di pensioni.

Tra queste si segnala l'importante novità contenuta nell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 115 del 2022 convertito in legge, che modifica il limite di impignorabilità delle pensioni. Vediamo cosa cambia con il decreto Aiuti-bis e quali sono gli impatti.

Limite di impignorabilità delle pensioni: cosa prevede la norma vigente

Il settimo comma dell'articolo 545 c.p.c., nella sua formulazione vigente, prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.

L'assegno sociale è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall'INPS per 13 mensilità, su domanda, ai cittadini (italiani e stranieri) che abbiano compiuto almeno 67 anni di età, in condizioni economiche disagiate e con determinati requisiti reddituali previsti dalla legge.

Il suo importo viene rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e comunicato, con circolare, dall'INPS.

Sempre il settimo comma dell'articolo 545 c.p.c. dispone che la parte eccedente l'ammontare indicato è pignorabile nei limiti previsti dal 3°, 4° e 5° comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Più nel dettaglio, tali commi prevedono che le pensioni possano essere pignorate:

- nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per crediti alimentari (comma 3);

- nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (comma 4).

In caso di simultaneo concorso delle cause su indicate, il pignoramento non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle predette somme.

Limite di impignorabilità delle pensioni: cosa prevede la novella

L'articolo 21-bis del decreto-legge n. 115 del 2022 convertito in legge innalza la soglia di impignorabilità vigente.

Il nuovo articolo prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000,00 euro.

Pertanto le pensioni non potranno essere pignorate fino all'importo di 1.000 euro. Per le pensioni di importo superiore, e limitatamente alla parte eccedente i 1.000 euro, la pignorabilità resta consentita nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge.

Per fare un esempio.

Si consideri una pensione di 2.000 euro. Tale pensione diventerà impignorabile fino a 1.000 euro. Da 1.001 euro sarà pignorabile per crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice ovvero nella misura di un quinto per i tributi e per ogni altro credito, salvo quanto stabilito in caso di simultaneo concorso delle cause medesime.

Limite di impignorabilità delle pensioni: cosa non cambia

La legge di conversione del decreto Aiuti-bis non modifica, e pertanto continueranno ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore delle novità prima illustrate, le seguenti disposizioni:

  • l'ottavo comma dell'articolo 545 c.p.c. che prevede che, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, le somme anche a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 545 c.p.c., nonchè dalle speciali disposizioni di legge;
  • il nono comma dell'articolo 545 c.p.c. che prevede che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace e l'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Si attende ora, per l'entrata in vigore delle novità illustrate, la pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.

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