Decreto alluvioni, chiarimenti su una tantum autonomi

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Decreto alluvioni, chiarimenti su una tantum autonomi

Arrivano dall’Inps chiarimenti in merito all’una tantum riconosciuta dal Decreto alluvioni ai lavoratori autonomi che, al 1° maggio 2023, hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa per le alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023 nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana.

In particolare l’Istituto, ad integrazione di quanto già illustrato con circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, si sofferma sul requisito necessario della sospensione dell’attività lavorativa per i lavoratori autonomi agricoli: vediamo di che si tratta, insieme ad un breve quadro riepilogativo del sostegno economico in argomento.

Una tantum lavoratori autonomi, quanto spetta

Sono compresi nell’indennità una tantum i seguenti soggetti che, al 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa per le alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • agenti e rappresentanti di commercio;
  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa;
  • lavoratori autonomi e professionisti;
  • artigiani;
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • pescatori autonomi
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale ex Enpals.

La misura dell’indennità una tantum è di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, entro comunque l’importo massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata dagli interessati all’Inps tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023 in via telematica attraverso i consueti canali a disposizione sul portale web dell’Istituto, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito istituzionale.

Sospensione dell’attività lavorativa per i lavoratori autonomi agricoli

Come chiarito dall’Inps con messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023, l’impossibilità a prestare attività lavorativa non si riferisce all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un suo settore o una singola fase/attività del processo produttivo.

La sospensione dell’attività, requisito necessario per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è perciò riconosciuta nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato al D.L. n. 61/2023 e di quelli i cui terreni ricadono in tutto o in parte nei predetti Comuni.

Inoltre, prosegue l’Istituto, l’importo di 500 euro non è frazionabile ed è erogato ad indennizzo di un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni; ne deriva che, ad esempio, nel caso di tre sospensioni differenti verificatesi per differenti eventi alluvionali la domanda può essere presentata per tre distinti periodi di sospensione o, in alternativa, possono essere presentate tre diverse domande per ciascun periodo, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario.

Documentazione

In sede di eventuale riesame, l’Inps procederà all’istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza; qualora la verifica dia esito negativo, l’interessato può promuovere riesame allegando la documentazione utile ad evincere la predetta iscrizione, che sarà oggetto di riesame a cura della Struttura territoriale competente.

La prova della sospensione dell’attività lavorativa, che l’Istituto può chiedere a campione, può essere attestata da qualsiasi documentazione (comunicazione di attivazione dell’assicurazione, provvedimenti pubblici di autorità, registrazioni audiovisive; fatture per interventi straordinari legati al ripristino).

Regime fiscale

L’indennità una tantum è reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito ma, in ragione del regime fiscale differenziato in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori autonomi, l’Inps ha implementato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative uno spazio riservato ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un altro ai lavoratori autonomi agricoli, così da applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale corretto in base alla categoria di appartenenza.

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