Decreto crescita. Dichiarazioni: nuovo calendario fiscale e impegno cumulativo a trasmettere

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Decreto crescita. Dichiarazioni: nuovo calendario fiscale e impegno cumulativo a trasmettere

È fissata al 30 settembre 2019 la scadenza dei versamenti scaturenti dal modello Redditi 2019, per i contribuenti Isa e collegati, minimi e forfettari compresi.

Con la legge di conversione del decreto crescita slitta, a regime, al 30 novembre il termine per l’invio telematico dei modelli Redditi e Irap. La nuova data per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap vale già per i modelli Redditi e Irap 2019, per il 2018.

Nel 2019 la scadenza è al 2 dicembre perché il 30 novembre cade di sabato.

Stabilita anche la scadenza al 31 dicembre per la dichiarazione Imu-Tasi.

Mentre, la dichiarazione per la riduzione del 50% dell’Imu e della Tasi sulle case concesse in comodato a figli o genitori non deve essere più presentata.  

Nuovo calendario fiscale. Ricadute sugli altri termini 

La nuova scadenza della presentazione dei modelli dei redditi porta con se lo slittamento degli adempimenti collegati:

  • il ravvedimento, considerata la data del 2 dicembre 2019, attuato con la dichiarazione tardiva entro 90 giorni potrà essere presentata entro il 1° marzo 2020;
  • la presentazione delle dichiarazioni integrative, modelli Redditi 2019 e Irap 2019, per modificare il rimborso in compensazione, se il rimborso non sia stato effettuato anche in parte, si può effettuare fino al 31 marzo 2020.

Il decreto crescita sulla trasmissione delle dichiarazioni attraverso professionisti

A proposito delle dichiarazioni dei redditi, si registrano novità anche sulle modalità di gestione del sistema relativo agli impegni alla trasmissione telematica.

È introdotto l'impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni.

Il contribuente o il sostituto d'imposta, possono conferire l’incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni all'intermediario abilitato, che rilascerà l’impegno cumulativo a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi.

L’impegno è conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui lo stesso è stato rilasciato, salvo revoca del contribuente o del sostituto.

È stabilito, inoltre, che si considera grave irregolarità l'omissione reiterata della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali gli intermediari abilitati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 giugno 2019 - Il Decreto crescita è legge – Redazione eDotto

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