Decreto fiscale: analisi delle principali misure sulla “pacificazione fiscale”

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Decreto fiscale: analisi delle principali misure sulla “pacificazione fiscale”

Con il via libera della Ragioneria dello Stato, la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” del decreto fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018, collegato alla Manovra di bilancio 2019 ed entrato in vigore il 24 ottobre, finalmente è stato reso disponibile il testo definitivo relativo alle misure fiscali previste dal Governo. Il documento avrà come prossima tappa l’esame del Parlamento, per l’iter di conversione in legge.

A seguito delle ultime vicende, che hanno riguardato le modifiche all’articolo 9 del decreto e, nello specifico, le disposizioni relative alla “dichiarazione integrativa” (oggetto delle maggiori polemiche), è stata rivista la versione finale del provvedimento (in particolare il sopra citato articolo 9) anche se tutta la Manovra di bilancio dovrà anche fare i conti con il già espresso parere negativo dell’Europa.

Dopo le modifiche, sarà possibile “integrare” imponibili con un tetto di 100 mila euro per ogni anno, viene ampiamente ridotta la copertura penale, mentre non ci sarà proroga per gli accertamenti nei confronti di coloro che non aderiscono al condono.

Per il resto, il testo del decreto è rimasto fermo nel suo impianto iniziale, con diverse possibilità per mettersi in regola con il fisco.

Un ulteriore intervento è, tuttavia, atteso (tra gli altri) nell’iter di conversione e riguarderà la sanatoria dei carichi affidati alla riscossione, che terrà conto delle situazioni di difficoltà dei contribuenti.

Del condono rimane la possibilità di pagare una flat tax al 20% per anno d’imposta in sostituzione di quanto dovuto per Irpef e addizionali, eventuali sostitutive, contributi e Irap; vi è anche un’altra sostitutiva sempre del 20% per le maggiori ritenute fatte emergere e per i soggetti Iva la possibilità di sanare con un’aliquota media da calcolare in base alle operazioni o, in alternativa, con l’aliquota ordinaria del 22%.

Di seguito, si focalizzerà l’attenzione sulle principali misure denominate di “pacificazione fiscale”, alla luce delle ultime modifiche al testo, considerando che alcune di tali disposizioni potrebbero subire degli aggiustamenti nei giorni successivi, in sede di conversione.

 

Dichiarazione integrativa “speciale”

Partendo dalle modifiche che hanno riguardato la dichiarazione integrativa, questa è più “limitata” rispetto alle previsioni iniziali.

I contribuenti possono correggere gli errori o le omissioni e quindi integrare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni che sono state presentate entro il 31 ottobre 2017 (occorre, quindi, che la dichiarazione sia stata presentata) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva.

L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100 mila euro per anno, ai fini delle imposte sopra citate e, comunque, non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Nell’articolo 9 viene aggiunto un ulteriore periodo, nel quale è previsto che resta fermo il limite complessivo di 100 mila euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione.

Ciò significa che il plafond massimo è comunque di 100 mila euro, sommando gli imponibili dei vari tributi.

 

NB! - Il primo periodo si riferisce al limite di 100 mila euro per ogni tributo, mentre il secondo periodo detta uno sbarramento facendo riferimento a tutti i tributi.

 

Infine, la norma stabilisce che, in caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100 mila euro, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30 mila euro.

 

Ciò dovrebbe significare che, per chi ha dichiarato originariamente un imponibile per singolo tributo inferiore a 100mila euro, l’integrazione è comunque ammessa sino a 30mila euro, con plafond complessivo, in ogni caso, di 100mila euro annuo per tutti i tributi.

 

Sul maggiore imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, si applica una imposta sostitutiva del 20%, che si riferisce alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ai contributi previdenziali, all’Ivie, all’Ivafe e all’Irap.

Sulle maggiori ritenute si applica un’imposta sostitutiva del 20%, mentre per l’Iva si applica l’aliquota media sui maggiori imponibili, diminuita di quelle relative alle cessioni ammortizzabili e il volume di affari dichiarato, tenendo conto delle operazioni non soggette all’imposta o soggette a regimi speciali.

Se non si può applicare l’aliquota media, si applicherà l’aliquota ordinaria, punto (relativamente all’aliquota media) non molto chiaro in quanto si fa riferimento ad imponibili ben individuabili.

 

Per effettuare il versamento si potrà optare per l’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure per il versamento rateale (con la previsione di dieci rate semestrali), con il versamento della prima entro il 30 settembre 2019. Si noti la presenza di un non comprensibile disallineamento dei suddetti termini.

 

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento dell’intero importo o della prima rata.

 

NB! - Se i dichiaranti non eseguono il versamento in tutto o in parte, alle previste scadenze, la dichiarazione integrativa speciale costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e per il recupero delle somme non corrisposte. Sono dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

 

Non può essere presentata la dichiarazione integrativa:

  • nel caso in cui il contribuente non ha presentato le dichiarazioni anche per uno solo degli anni d’imposta dal 2013 al 2016;
  • se si ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (o procedimenti penali) per i periodi oggetto dell’integrazione.

 

Rischi per le società di capitali

Per le società di capitali, i maggiori imponibili riportati nella integrativa “speciale” potrebbero rappresentare una sorta di autodenuncia per l’accertamento dei reati di falso in bilancio ipotizzabili negli ultimi periodi di imposta.

Gli interessati (quindi anche le società di capitali) potranno integrare imponibili fino a 100 mila euro senza conseguenze penali tributarie, a nulla rilevando che l’integrazione consegua a costi fittizi derivanti dall’inserimento in dichiarazione di fatture false o nuovi imponibili occultati con condotte idonee a configurare la dichiarazione fraudolenta con altri artifici.

In occasione di queste integrazioni bisognerà effettuare delle valutazioni per verificare eventuali conseguenze sotto il profilo penale societario.

Da giugno 2015 sono in vigore le nuove fattispecie di falso in bilancio applicabili a tutte le comunicazioni, relazioni e bilanci successivi a tale data.

Gli articoli 2621 e seguenti del Codice civile sanzionano penalmente la consapevole esposizione nei bilanci, o nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto profitto. La norma sulla integrativa speciale non fornisce alcuna copertura penale per tali fattispecie, che potrebbero emergere dai nuovi imponibili.

In presenza dell’inserimento, a posteriori, di ricavi non dichiarati o di costi fittizi imputati a conto economico, il rischio è quello che qualche Procura approfondisca le ragioni degli iniziali occultamenti.

 

Reati di dichiarazione fraudolenta

Con la dichiarazione integrativa scatta, dunque, la non punibilità per i soli reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti e con altri artifici. Si rischia, invece, la reclusione fino a sei anni se le attività oggetto di integrazione hanno provenienza differente da tali delitti, mentre restano punibili tutte le altre fattispecie illecite tra cui il riciclaggio.

La norma si limita a prevedere:

  • la sanzione da 18 mesi a sei anni (già introdotta qualche anno fa per le false informazioni e documenti in sede di voluntary disclosure) per coloro che fanno emergere attività, denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dalle dichiarazioni fraudolente;
  • la punibilità per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e possesso ingiustificato di valori.

 

Definizione delle liti tributarie

Relativamente alle liti tributarie, non sono intervenute modifiche rispetto alla bozza iniziale del decreto: le controversie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite che normalmente corrisponde alle imposte dovute.

Viene introdotta una riduzione a seconda che l'Agenzia sia risultata soccombente nell'ultima pronuncia e, nello specifico, la riduzione prevista è:

  • della metà delle imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di un quinto delle imposte se la soccombenza è nella pronuncia di secondo grado.

Se la lite riguarda invece le sole sanzioni, occorre distinguere se sono collegate al tributo.

Per la definizione, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo stesso è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione, se non sono collegate al tributo, possono essere definite con il pagamento del 40% ovvero del 15% se c'è una pronuncia sfavorevole all'Agenzia.

 

La norma non prevede come calcolare le somme dovute nell'ipotesi di rinvio della Cassazione. Tuttavia, poiché la riduzione alla metà del valore, ovvero a un quinto, attiene esclusivamente le controversie concluse con soccombenza dell'Agenzia - nell'ultima o unica pronuncia e viene citato soltanto il primo o il secondo grado - è logico pensare che occorrerà corrispondere il 100% del dovuto, conclusione prevista anche nella relazione della prima versione del decreto riferita tuttavia a un testo non modificato.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

 

Per accedere alla definizione, deve essere stato notificato il ricorso in primo grado all'Agenzia entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva (assenza di impugnazione, pronuncia senza rinvio della Cassazione) alla data di presentazione della domanda.

La definizione si perfeziona, oltre che con la presentazione dell'istanza, con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

 

Se le somme superano l’importo di 1.000 euro è ammessa la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali con scadenza il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 con applicazione dal 1° giugno 2019 degli interessi legali.

È esclusa la compensazione, ma è possibile scomputare tutte le somme già versate a qualsiasi titolo, comprese le pregresse definizioni per le quali è in corso la rateazione.

Per le controversie definibili, l'interessato potrà richiedere al giudice la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.

Se il contribuente depositerà copia della domanda di definizione e del versamento, la sospensione slitterà fino al 31 dicembre 2020, in caso contrario proseguirà regolarmente.

La norma prevede, infine, la sospensione di 9 mesi di tutti i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.

L'ufficio entro il 31 luglio 2020 può notificare il diniego della definizione che è un atto impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo presso il quale pende la controversia e, se la definizione è presentata in pendenza del termine per impugnare, il diniego va opposto unitamente alla sentenza cui si riferisce.

 

Processo verbale di constatazione

Il decreto fiscale offre la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando una dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

 

E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data (24 ottobre 2018), non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 con le modalità che verranno stabilite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019, si potrà optare per una soluzione unica o per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, in caso di mancato perfezionamento il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

 

Definizione degli avvisi di accertamento

Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso (di cui all’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 218 del 19 giugno 1997), che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Le somme contenute negli inviti al contraddittorio, notificati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

Gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del D.L. n. 218 del 19 giugno 1997) sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 possono essere perfezionati con il pagamento, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

 

NB! - La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi.

 

Condono “sportivo” con limite a 30mila euro

Nell’ultima versione del decreto fiscale viene confermata una sanatoria “speciale” per Asd e Ssd iscritte al Registro del CONI (articolo 7) con alcuni limiti, rispetto alla sanatoria prevista per la generalità dei contribuenti.

Per la correzione di omissioni ed errori nelle dichiarazioni, Asd e Ssd potranno avvalersi dell'integrativa prevista all’articolo 9 del decreto, ma solo nel limite di 30 mila euro di imponibile annuo.

 

Per le Asd e Ssd non si fa riferimento ad una percentuale rispetto al dichiarato, ma solo al limite fisso di 30 mila euro.

A prima vista, ciò sembrerebbe apparire penalizzante per il mondo sportivo rispetto a quanto previsto per gli altri contribuenti, una volta superata la soglia, le società e associazioni sportive non dovrebbero poter accedere ai più ampi margini concessi per l’integrativa speciale destinata alla generalità dei contribuenti.


Al di fuori di questa ipotesi, alle Asd o Ssd sembra essere invece riservato un trattamento di maggior favore, sempre nel limite di 30mila euro.

Ad esempio, dove si intenda definire un avviso di accertamento non impugnato (ma impugnabile) o un atto di adesione non perfezionato perché non decorsi i termini per il pagamento del dovuto, ai fini della definizione, potrà essere versata una somma pari al 50% delle imposte accertate (fatta eccezione per l’Iva) oltre al 5% delle sanzioni e degli interessi (per gli altri contribuenti, la definizione prevede invece il versamento dell’imposta per intero, senza sanzioni, interessi e oneri accessori).

 

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti davanti alla commissioni tributarie, si potrà versare:

  • il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
  • il 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

NB! - La definizione agevolata in questo ambito specifico è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata. Rimane comunque la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate previste dagli altri articoli del decreto relativamente agli atti di accertamento e delle liti pendenti.

 

La nuova rottamazione

Il decreto fiscale collegato alla Manovra per il 2019 prevede, nel testo, l’avvio di una nuova “rottamazione” dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate con condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti.

I debiti che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, versando in una unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o in massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

  • affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

Le rate previste scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019 e sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

Chi vuole aderire alla definizione dei ruoli, deve effettuare una apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, con le modalità che lo stesso agente renderà note sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

A seguito della presentazione dell’adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente.

 

Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

Limitatamente ai debiti definibili e per i quali è stata presentata la domanda di definizione agevolata:

  • alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Effetti della rottamazione

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione.

L'adesione determinerà anche l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data e il divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il debitore, inoltre, sarà ritenuto in condizione di "non inadempienza" nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

 

Chi ha aderito a precedenti rottamazioni

Alla nuova rottamazione potranno accedere anche coloro che hanno aderito alla definizione agevolata in corso, ovvero quella di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2018, in particolare, entro il prossimo 7 dicembre 2018, si dovrà effettuare il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In tal caso si beneficerà del differimento del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini, il quale potrà essere effettuato in cinque anni con due rate annuali che scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Inoltre, potranno essere definiti con la rottamazione-ter anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi della prima rottamazione (D.L. 193/2016), per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

 

Alla nuova procedura di rottamazione sono ammessi anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dal D.L. n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella prevista dal D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

 

Nella definizione agevolata saranno ricompresi, infine, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012, che ha come oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore, che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

 

Stralcio del debiti fino a 1.000 euro

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.

Con riferimenti a tali debiti:

  • le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto, sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

 

NB! - Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

La rottamazione potrà prevedere degli stralci dal debito complessivo (saldo e stralcio) senza limite di versamento, commisurati al reddito Isee (per le persone fisiche) e all’indice di liquidità (per le società).

Secondo quelle che sono le misure annunciate, sarà dunque possibile pagare con tre diverse aliquote: 6%, 10% e 25%.

Nello specifico, per le persone fisiche:

  • potranno accedere all’aliquota più bassa i contribuenti che presentano un reddito Isee fino a 15.000 euro;
  • la seconda aliquota sarà riservata invece a coloro il cui reddito Isee è inferiore a 22.000 euro;
  • la terza aliquota potrà essere prevista a beneficio di coloro che hanno un reddito fino a 30.000 euro.

Un simile meccanismo potrebbe, inoltre, guidare la definizione degli importi da pagare da parte delle società dove l’indicatore di riferimento sarà l’indice di liquidità.

L’annunciato “saldo e stralcio” delle cartelle, tuttavia, non è contemplato nell’attuale formazione del decreto fiscale, essendo stato previsto un emendamento in sede di conversione.

 

Quadro Normativo

Decreto fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018 collegato alla Legge di bilancio 2018

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