Definite le regole per lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro

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Definite le regole per lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro

Come noto, per effetto dell’articolo 4, commi 4-10 del D.L.n.41/2021 (convertito dalla L.69/2021) vengono “automaticamente” annullati i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data del 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), avevano un importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). 

Con decreto MEF 14 luglio 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti. Con la recente circolare 11/E l'Agenzia delle Entrate (in collaborazione con l'Agenzia Entrate-Riscossione) ha fornito importanti chiarimenti in materia, circoscrivendo il campo d’azione della nuova disposizione. Particolare attenzione, poi, è stata posta al perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dello stralcio.

Ambito soggettivo

I beneficiari dello “stralcio” sono i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che hanno percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito “imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

In particolare, i debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La norma, dunque, ai fini della verifica del “limite reddituale”, fa riferimento al «reddito imponibile». Occorre, così, fare le dovute distinzioni nella determinazione del limite per le persone fisiche e quelle giuridiche.

Persone fisiche

In generale, per le persone fisiche il “reddito complessivo” si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Tuttavia, la norma agevolativa fa riferimento al «reddito imponibile», il quale prende in considerazione il reddito complessivo “al netto” della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili.

Pertanto, tenuto conto del richiamo normativo al reddito imponibile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo stralcio - è necessario ”sommare” al reddito imponibile (anziché al reddito complessivo) i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario, mentre viene lasciato fuori dal calcolo l’importo dell’ACE. In sintesi, per il modello 730-3/2020 e per il modello Redditi 2020 si considera la somma dei seguenti redditi:

  • reddito imponibile Irpef (rigo 14 del 730-3 o rigo RN4 del modello Redditi PF);
  • reddito assoggettato alla cedolare secca (rigo 6 del modello 730-3 o “somma” dei righi RB10, col.14, RB10, col. 15 e RL10, col. 6);
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Viene, altresì, chiarito che il limite reddituale sarà determinato sulla base delle Certificazioni Uniche  2020 e delle dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati delle Entrate alla data del 14 luglio 2021.

Di converso, “non” vengono prese in considerazione le dichiarazioni che è possibile definire “incomplete”, ossia quelle dichiarazioni che contengono:

  • solo il frontespizio o il prospetto dei familiari a carico;
  • i soli quadri RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva), RT (Plusvalenze di natura finanziaria), RW (Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE), RX (Risultato della dichiarazione), AC (Comunicazione dell’amministratore di condominio), RV, rigo 9 (Addizionale comunale all’IRPEF) e rigo 17 (Acconto addizionale comunale all’IRPEF).

A ben vedere quest’ultima indicazione non appare chiara; resta dubbio, infatti, se la presenza di dichiarazioni incomplete comporti la non soddisfazione del requisito reddituale e, quindi, l’inapplicabilità dello stralcio.  

E’ necessario, inoltre, fare attenzione alle seguenti eventualità:

  • in presenza, per lo stesso soggetto, sia di dichiarazioni modello 730 sia di dichiarazioni modello Redditi PF (con quadri significativi) si tiene conto dell’ultima dichiarazione pervenuta;
  • in “assenza” di un modello dichiarativo valido rilevano solo le CU. In particolare, si rileva quanto segue.

redditi di lavoro dipendente

1) vengono considerate tutte le CU valide (non annullate o sostituite) presentate da uno o più sostituti per il percipiente in cui siano valorizzati i campi reddituali di interesse (non si tiene conto delle CU relative a redditi percepiti da erede);

2) in presenza di più CU emesse dallo stesso sostituto per il medesimo percipiente, viene presa in considerazione l’ultima pervenuta;

3) in caso di CU relative allo stesso percipiente emesse da diversi sostituti e di conguaglio effettuato dall’ultimo sostituto d’imposta, il reddito da lavoro dipendente viene calcolato sommando gli importi dei redditi riportati nelle suddette CU, sottraendo da questi l’ammontare di quanto conguagliato;

redditi lavoro autonomo

si fa riferimento ai dati presenti nella sezione AU di tutte le CU valide presentate per il soggetto percipiente; il reddito da lavoro autonomo viene calcolato sommando gli importi riportati nel punto 8 della parte Certificazione lavoro autonomo.

 

Persone giuridiche

 Ai fini della verifica del limite reddituale, nel caso delle persone giuridiche, si fa riferimento ai modelli dichiarativi nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31.12.2019.  

In particolare, ai fini dello Stralcio:

  • in caso di dichiarazione “ultrannuale” presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
  • in caso di dichiarazioni presentate da società che hanno optato per il consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato.

Ambito applicativo

Stando alla norma di cui all’articolo 4, comma 4 del D.L. 41/2021, sono automaticamente annullati:

  • “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,”
  • ..“risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito”.

Con la prima parte della locuzione si vuole intendere che lo stralcio riguarda “tutti” i debiti a ruolo (compresi quelli di natura non contributiva/tributaria) il cui importo “residuo” (quindi, il debito originario poteva anche essere superiore), alla data del 23.03.2021, risulti  inferiore o pari a 5.000 euro. Con la seconda parte della locuzione, invece, si vuole evidenziare che lo stralcio riguarda il “singolo” carico affidato all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo, quale somma delle voci di imposta/contributo, sanzioni e interessi.

Al riguardo, nell’ambito della circolare 11/E, l’Agenzia delle Entrate:

  • ha ribadito quanto sostenuto nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 41 del 2021, ossia che trattasi di “carichi” affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi;
  • ha chiarito che i debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono calcolati: a) tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni; b) escludendo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
  • ha precisato che il limite di 5.000 euro è determinato  non  riferendosi all’importo complessivo della cartella di pagamento ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa.

Ne deriva che, nel caso di una pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno. In particolare, precisa l’Agenzia, possono beneficiare dell’annullamento i singoli carichi che non superano i 5.000 euro.

E’  tuttavia possibile che, all’interno della stessa cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi che non vi rientrano in quanto aventi importo residuo superiore a tale soglia. Così, ad esempio, se una stessa cartella contiene un accertamento di 6 mila euro, una liquidazione Irpef di 2.200 euro e una multa di 1.500 euro potranno comunque essere annullati carichi di importo inferiore alla soglia dei 5.000 euro.

Con la circolare 11/E, l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che:

  • lo stralcio trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:
  1. dall’art. 3 del D.L. 119/2018 – cd. “Rottamazione-ter”;
  2. dall’art. 1, commi 184-198 della L.145/2018 – cd. “Saldo e stralcio”;
  3. dall’art. 16-bis del D.L. 34/2019.- cd. “Riapertura dei termini”
  • rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di “sgravio” o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla data del 23 marzo 2021 risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.

Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione (ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi all’AdER e, quindi, usciti dalle disponibilità dell’ente creditore). Inoltre, dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 6, del D.L. n. 41/2021 e dell’art. 2 del D.M. 14 luglio 2021 emerge che, fino al 31 ottobre 2021, per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello stralcio sono sospese le attività di riscossione nonché i relativi termini di prescrizione.  Resta fermo che per le somme pagate prima dell’annullamento automatico non è possibile richiederne il rimborso.

Esclusioni

L’annullamento automatico in esame viene meno per le seguenti fattispecie:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’UE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);
  • Iva riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da pronunce dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Incrocio tra stralcio e precedenti definizioni

Chiarimenti arrivano anche in merito alle situazioni in cui vi sono dei ruoli che il contribuente intende pagare (per le rate residue) con la “rottamazione-ter” ed il “saldo e stralcio” ma che potrebbero rientrare nell’annullamento automatico di cui all’articolo 4 commi 4-10 del D.L. n.41/2021. Si ricorda che, in sede di conversione del decreto cd. “sostegni-bis”, sono state posticipate, ancora una volta,  le rate della rottamazione-ter e del  saldo e stralcio riguardanti gli omessi pagamenti scaduti nel corso del 2020 e del 2021. In particolare, resta ferma al 30 novembre 2021 il termine ultimo per il versamento delle rate in scadenza nel 2021 (ossia in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021).

Ciò detto, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un apposito “servizio” attraverso cui è possibile verificare se i debiti ammessi a dette definizioni possono essere oggetto dello stralcio in esame: a tal fine, occorre che il contribuente sia munito di codice fiscale e sia a conoscenza del numero e della data della comunicazione per la definizione agevolata inviata dall’ADeR.

Si tratta, quindi, di un servizio che controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti aventi i requisiti previsti (cd. perimetro oggettivo) non essendosi ancora perfezionato l’effettivo annullamento del ruolo, che si realizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale.  

Se dal controllo del piano di pagamento emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro è possibile, con lo stesso servizio, procedere in “autonomia” alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate “al netto” delle somme relative ai suddetti carichi. Attenzione, però, che il requisito reddituale, determinato in autonomia dal contribuente, potrebbe compromettere la rottamazione/saldo e stralcio nel caso in cui l’amministrazione finanziaria, in sede di controllo, dovesse ritenere che il contribuente ha conseguito un reddito al di sopra della soglia prevista.

Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti

Con il DM 14.07.2021 sono state definite le modalità operative per l’annullamento automatico dei ruoli. Nello specifico, è stato precisato che:

  • entro il 20 agosto 2021 l'agente delle Entrate-Riscossione è tenuta a trasmettere all'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste, l'elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  • entro il 30 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a restituire all'agenzia delle Entrate-Riscossione l'elenco dei codici fiscali intestatari di ruoli 2000-2010, “segnalando” quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati al 14 luglio 2021, risultano aver conseguito un reddito imponibile nel periodo d’imposta 2019 superiore a 30.000 euro e, pertanto, non si procede all’annullamento automatico dei debiti;
  • il 31 ottobre 2021 viene effettuato l'annullamento automatico dei ruoli relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati oggetto di “segnalazione” da parte dell’Agenzia delle entrate.

L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede in autonomia allo stralcio dei ruoli senza inviare alcuna comunicazione al contribuente; questi può, tuttavia, verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria con le modalità previste dall’agente della riscossione. Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate, ossia se almeno uno dei coobbligati ha un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio. Ciò in quanto, in caso di coobbligazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da ritenersi “unitari”.

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 11 DEL 24 SETTEMBRE 2021;

DM 14.07.2021 PUBBLICATO IN G.U. N. 183 DEL 02.08.2021;

D.L.N.41/2021 CONVERTITO IN LEGGE  69/2021;

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