Dell’incidente mortale del socio risponde il piccolo imprenditore con delega in materia di prevenzione

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Con sentenza n. 9122 depositata lo scorso 7 marzo 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di condanna per omicidio colposo inflitta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un piccolo imprenditore in considerazione della morte occorsa ad uno dei suoi soci mentre questi era occupato ad istallare, in azienda, un impianto di condizionamento.

La Suprema corte ha aderito alle argomentazioni e valutazioni contenute nella sentenza di merito ai sensi della quale le ridotte dimensioni dell’impresa erano “tali da indurre ragionevolmente a escludere che delle scelte operative uno dei due soci d'industria fosse tenuto all'oscuro”. Nella specie, l’imprenditore che aveva assistito all’incidente andava considerato responsabile dell'evento sia a titolo di colpa generica che di quella specifica; da un lato, infatti, lo stesso era stato investito, in materia di prevenzione antinfortunistica, della posizione di garanzia propria del datore di lavoro nei confronti degli altri soci di società di persone, dall’altro, era titolare di delega in materia di prevenzione degli infortuni.
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