Detenuti per reati ostativi e permessi premio. Consulta: sì al doppio regime

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Detenuti per reati ostativi e permessi premio. Consulta: sì al doppio regime

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La norma in esame è stata censurata nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati "che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile e inesigibile, ove accertata l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata". 

Secondo il rimettente, alla luce di quanto sancito con sentenza della medesima Consulta n. 253/2019, sarebbe privo di giustificazione e lesivo del principio di uguaglianza il diverso regime probatorio vigente per i detenuti condannati per reati ostativi, che non collaborano con la giustizia, differenziato a seconda che la mancata collaborazione dipenda da una scelta consapevole oppure dalla impossibilità o inesigibilità della cooperazione con la giustizia.

Corte costituzionale: questioni di legittimità infondate

Con sentenza n. 20 del 25 gennaio 2022, la Consulta ha escluso che tale differenziazione di trattamento determini una lesione del principio di uguaglianza: è corretto distinguere la posizione di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole” (silente per sua scelta), da quella di chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può” (silente suo malgrado).

Per i giudici costituzionali, il carattere volontario della scelta di non collaborare rappresenterebbe, infatti, un oggettivo sintomo di allarme, tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.

Laddove, per contro, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata può essere verificata, ai fini del superamento del regime ostativo, la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

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