Detrazione IVA e reverse charge, requisiti per fatture

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Detrazione IVA e reverse charge, requisiti per fatture

La Corte di Cassazione ha stabilito linee guida riguardo alla fruizione della detrazione IVA o all'applicazione del meccanismo del reverse charge: le fatture relative a prestazioni di servizi (compresi i servizi previsti in un contratto di subappalto) devono specificare la quantità e la natura dei servizi prestati, nonché la data in cui tali servizi sono stati eseguiti o completati.

La sentenza della Cassazione n. 3225 dell'8 febbraio 2025 ha chiarito un caso relativo all’applicazione erronea del reverse charge.

La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, annullando la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado.

Fatture con sistema di reverse charge e pronunce di merito

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una ditta edile individuale un avviso di accertamento, recuperando a tassazione un reddito maggiore derivante da deduzioni indebite su costi e operazioni non esistenti. L'atto accertativo si fondava sull'emissione di fatture con il sistema del reverse charge, ma senza rispettare i requisiti previsti dall’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972, a causa della genericità delle prestazioni indicate nei documenti contabili esaminati.

L’atto impositivo è stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che ha annullato la decisione. La stessa conclusione è stata raggiunta dalla Commissione Tributaria d'Appello, alla quale l’Agenzia si era rivolta per far valere le proprie ragioni.

I giudici di merito hanno ritenuto infondati i rilievi dell'ufficio riguardo al reverse charge, in quanto le fatture contestate facevano riferimento a "lavori eseguiti nei cantieri di Bologna, operazione non soggetta ad IVA ai sensi del comma 6, art. 17 D.P.R. 633/72", permettendo di interpretare le prestazioni come parte di un subappalto, soggetto correttamente all’applicazione del reverse charge.

Da qui la presentazione del ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il sistema di inversione contabile (reverse charge)

Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo speciale di applicazione dell'IVA che sposta l'obbligo di pagamento dell'imposta dal fornitore al destinatario della prestazione. In una transazione ordinaria, il fornitore applica l'aliquota IVA sulla fattura, addebita l'importo al cliente e successivamente versa l'IVA allo Stato. Con il reverse charge, invece, l'onere IVA passa dal cedente al cessionario per la cessione di beni e dal prestatore al committente per le prestazioni di servizi.

Questo sistema viene utilizzato in casi specifici, tra cui le prestazioni di servizi e la manodopera nel settore edile, dove subappaltatori forniscono servizi a imprese che operano nella costruzione o ristrutturazione di edifici, o nei confronti dell'appaltatore principale o di altri subappaltatori.

Fatture emesse con il sistema di reverse charge: requisiti

Nel ricorso in Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha contestato che le fatture oggetto dell’avviso di accertamento permettessero l'applicazione del reverse charge. In particolare, l'Agenzia sostiene che l'impresa edile era responsabile di garantire che le fatture emesse fossero precise e dettagliate, mentre queste risultavano troppo generiche, impedendo l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni fornite.

La Cassazione, con sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025, ha accolto le argomentazioni dell'Amministrazione finanziaria, annullando la decisione dei giudici di merito.

I giudici supremi hanno ribadito che, sia per gli accertamenti IVA che per quelli sulle imposte dirette, la fattura è considerata un elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è in grado di fornire informazioni complete sulla natura, qualità e quantità delle prestazioni fornite.

Inoltre, ai fini della detrazione IVA, le fatture relative a prestazioni di servizi (comprese quelle derivanti da un contratto di subappalto) devono specificare l'entità e la natura dei servizi, nonché la data in cui sono stati effettuati o completati.

Giurisprudenza europea e nazionale

Richiamando anche precedenti sentenze (Cassazione n. 224/21; Cassazione n. 32280/18), i giudici hanno chiarito che è responsabilità del contribuente provare che il bene o il servizio acquistato sia effettivamente collegato alla propria attività d'impresa. Se l'Amministrazione ritiene necessari ulteriori dettagli per valutare la richiesta, il contribuente ha l'obbligo di fornirli.

La Corte di Giustizia Ue, nella causa C-516/14, ha stabilito che per esercitare la detrazione IVA è necessario che la fattura indichi l'entità e la natura dei servizi prestati, insieme alla data in cui la prestazione è stata completata, affinché sia possibile effettuare un controllo adeguato.

Anche la giurisprudenza nazionale si allinea a questo principio, sottolineando che il contribuente deve fornire una documentazione adeguata tramite fattura per dimostrare il collegamento delle prestazioni alla propria attività imprenditoriale.

Detrazione IVA con fatture complete di tutti i dati

Nel caso specifico, la Corte tributaria di merito non ha rispettato questi principi, ritenendo valide fatture che non specificavano l'entità, la natura e la data di completamento dei lavori.

La Cassazione, quindi, ha cassato la sentenza di merito, stabilendo il seguente principio di diritto: “Ai fini della detrazione dell'Iva o dell'applicazione del meccanismo del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano quelle relative a un subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi, nonché la data in cui sono stati effettuati o completati. Pertanto, il contribuente che richiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e che le prestazioni siano inerenti alla propria attività d'impresa, fornendo, se necessario, anche ulteriori elementi richiesti dall'Amministrazione per valutare la richiesta."

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