Dichiarazioni a Guardia di Finanza, prova diretta del maggior reddito

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Dichiarazioni a Guardia di Finanza, prova diretta del maggior reddito

Valenza decisiva delle dichiarazioni alla Guardia di finanza con cui il contribuente ammette gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria controversa.

La Corte di cassazione si è pronunciata nell’ambito di una vicenda in cui un contribuente si era opposto ad un avviso di accertamento fiscale in materia di IRPEF, volto al recupero a tassazione della plusvalenza asseritamente conseguita dal medesimo attraverso l'incasso dei corrispettivi della vendita a terzi di due appartamenti realizzati da una srl sul terreno di sua proprietà, poi venduto alla predetta società.

L'Ufficio finanziario aveva provveduto ad accertare un maggior reddito sulla base delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dallo stesso contribuente e dai terzi acquirenti, oltre che dalla documentazione contrattuale reperita e dagli assegni bancari in essa menzionati.

In sede di impugnazione, la CTR aveva accolto le doglianze prospettate dal contribuente e ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova della percezione, nel periodo d’imposta considerato, di redditi non dichiarati.

Dichiarazione ai verbalizzanti con valore confessorio

L’Agenzia delle Entrate si era quindi rivolta al Supremo collegio, lamentando, tra gli altri motivi, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla dichiarazione resa ai verbalizzanti della Guardia di Finanza dallo stesso contribuente.

Con questa dichiarazione, il resistente aveva ammesso che l'intero ricavato ulteriore dell'operazione negoziale in questione gli era stato consegnato da suo genero il quale non aveva trattenuto nessuna quota di tale somma.

Tale dichiarazione si integrava coerentemente sia con quelle rese ai verbalizzanti dai terzi acquirenti sia con le rinvenute scritture private, relative agli accordi tra gli interessati per conto della srl e il contribuente nonché agli accordi tra quest'ultimo e i terzi acquirenti degli immobili costruiti.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 592 del 15 gennaio 2021, ha accolto l’impugnazione promossa dall’Agenzia: la CTR aveva omesso di esaminare il contenuto delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dallo stesso contribuente, dichiarazione connotata da natura potenzialmente decisiva delle circostanze dichiarate in considerazione dell'ammissione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria controversa.

Rispetto al contenuto della predetta dichiarazione, gli Ermellini hanno sottolineato come essa, ai fini istruttori, rivesta la natura di confessione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 2735 del codice civile, costituendo, pertanto, prova non già indiziaria ma diretta del maggiore imponibile eventualmente accertato, senza necessità di ulteriori riscontri.

Ulteriori riscontri che, a ben vedere, il giudice di specie avrebbe ben potuto e dovuto valutare, esaminando le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai terzi acquirenti e le scritture in atti.

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