Difetto di rappresentanza sanabile in qualsiasi fase e grado

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Ribaltata, da parte della Prima sezione civile della Cassazione – sentenza n. 20052 del 22 settembre 2010 – la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di un Comune per assenza, agli atti, della delibera che autorizzava il sindaco pro tempore a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente. 

L'autorità giudiziaria di prima facie aveva ritenuto che tale vizio fosse insanabile e che, pertanto, passata in decisione la causa, non era possibile un'eventuale rimessione a ruolo della stessa. 

Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali hanno ricordato come ai sensi delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e della nuova disciplina processuale civile, il giudice, una volta rilevato un difetto di rappresentanza assistenza o autorizzazione è tenuto ad assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio. E ciò – conclude la Corte - “in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto giudizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Sanatoria ampia sugli errori - Negri

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