Dimissioni per fatti concludenti, comunicazione all’ITL: modello e infografica

Pubblicato il



Dimissioni per fatti concludenti, comunicazione all’ITL:  modello e infografica

Il datore di lavoro che vuole far valere l’assenza ingiustificata e protratta del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie (dimissioni per fatti concludenti) deve comunicare l’assenza, preferibilmente tramite PEC, all’Ispettorato territoriale competente, individuato in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

L’ITL, nell’eventuale verifica, può contattare il lavoratore e altri soggetti, avendo cura di concludere gli accertamenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.

Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 in ordine al nuovo obbligo comunicativo a carico del datore di lavoro, introdotto dall’articolo 19 del Collegato lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203), nei casi di dimissioni per fatti concludenti del lavoratore.

L’INL fornisce, in allegato alla nota, anche un modello di comunicazione da utilizzare per assolvere correttamente all’adempimento.

Di seguito, si analizzano le prime istruzioni dell’Ispettorato, che si riserva di fornire ulteriori indicazioni “sulla base di successive valutazioni in ordine alle casistiche ed alla quantificazione delle fattispecie rilevate”.

Dimissioni per fatti concludenti: cosa dispone il Collegato lavoro

La legge n. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, integrando l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 con l’aggiunta del comma 7-bis, dispone che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

L’ITL può (l’accertamento è facoltativo) verificare la veridicità della comunicazione del datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro si intende risolto così per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinaria delle dimissioni online, a meno che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Comunicazione obbligatoria all’ITL

Veniamo ora alle indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro rese con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025.

Il datore di lavoro, una volta verificato che l’assenza ingiustificata del lavoratore si è protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in assenza di tale previsione, superiore a 15 giorni, ha l’obbligo di comunicare tale assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’ITL a cui inviare la comunicazione va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.

La comunicazione deve essere effettuata preferibilmente tramite PEC, all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, e includere:

  • dati relativi al datore di lavoro, sede legale/operativa, codice fiscale, ecc
  • dati anagrafici e di contatto del lavoratore;
  • informazioni rilevanti sull’assenza (in particolare, ultimo giorno di effettivo lavoro e primo giorno di assenza);
  • eventuali documentazioni utili per le verifiche.

Si riporta di seguito il modello di comunicazione predisposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015, INTRODOTTO DALL’ART. 19 DELLA L. N. 203/2024

DATA __________

All’Ispettorato territoriale del lavoro di __________

PEC __________

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO

Datore di lavoro __________

Sede legale/operativa in __________ via/p.zza __________ n. __________

CF __________

Esercente attività di __________

CCNL applicato __________

 

DATI RELATIVI AL LAVORATORE

Nome __________ Cognome __________

Data di nascita __________

CF __________

Recapiti telefonici __________

e-mail: __________

Ultimo indirizzo di residenza conosciuto __________

Ulteriori eventuali informazioni __________

 

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Inizio del rapporto di lavoro __________

Tipologia contrattuale __________

Inquadramento contrattuale __________

Ultimo giorno di effettivo lavoro __________

Ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della L. n. 203/2024, al fine dell’avvio di eventuali verifiche da parte di codesto Ispettorato il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il lavoratore sopra indicato è assente ingiustificato dal giorno __________ [indicare primo giorno di assenza] e pertanto per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro [o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni].

datore di lavoro

 

_______________________________

 

 

NOTA BENE: La comunicazione, avverte l’INL, è necessaria solo se il datore intende far valere l'assenza come presupposto per la risoluzione del rapporto di lavoro “e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso”.

Verifiche da parte dell’ITL

Ricevuta la comunicazione, l’ITL potrà avviare verifiche sulla veridicità dell’assenza (più precisamente sulla “veridicità della comunicazione medesima”) sulla base anche di ulteriori fonti documentali già in suo possesso e contattando eventualmente il lavoratore, altri dipendenti presso lo stesso datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili.

Tali accertamenti sono finalizzati a verificare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

In merito ai tempi, l’INL fa presente che le verifiche sono attivate tempestivamente e devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.

Inefficacia della risoluzione del rapporto

Come abbiamo in precedenza sottolineato, l'articolo 19 del Collegato lavoro stabilisce che, in caso di protrarsi dell'assenza ingiustificata e della relativa comunicazione all'INL, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.

L’effetto risolutivo del rapporto non si applica, spiega l’INL, nei seguenti casi:

  • se il lavoratore dimostra non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, ma l'impossibilità di comunicare gli stessi per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro (l’INL riporta l’esempio del ricovero in ospedale);
  • se il lavoratore dimostra la circostanza di avere comunicato i motivi di assenza;
  • se l’ITL accerta la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro.

L'INL comunicherà l’inefficacia della risoluzione:

  • al lavoratore, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto in presenza di cessazione già formalizzata con il modello Unilav;
  • al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.

Efficacia della risoluzione del rapporto

Qualora il lavoratore non fornisca giustificazioni valide o non dimostri l'impossibilità di comunicarle, il rapporto di lavoro è ritenuto comunque risolto.

In presenza dii eventuali motivazioni alla base dell’assenza (es. mancato pagamento delle retribuzioni) riconducibili ad una eventuale "giusta causa" di dimissioni, il lavoratore verrà informato dall’ITL sui propri diritti.

Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione all'ITL, verifiche, effetti: infografica

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito