Diritti d’autore sull’opera anche prima della sua pubblicazione

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18037 del 19 ottobre 2012, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Genova, ravvisando l’esistenza di un plagio riferito ad un libro, aveva riconosciuto in favore dell’autore ed a carico del soggetto che aveva posto in essere il plagio, il risarcimento del danno morale e di quello patrimoniale conseguente alla mancata uscita dell'opera.Secondo la corte di secondo grado, in particolare, era da ritenere provata l'anteriorità temporale dell'inedito e la conoscenza dello stesso da parte del ricorrente.

Quest’ultimo aveva impugnato la sentenza di merito ritenendo che la tutela di cui all'articolo 185 della legge n. 633/41 sul diritto d’autore non fosse ravvisabile nei confronti di un testo che, come quello di specie, non era mai stato pubblicato.

Diversa la posizione della Suprema corte secondo la quale il diritto d’autore è volto alla tutela dell’opera “creazione letteraria e artistica” indipendentemente dal fatto che la stessa costituisca o meno una “sorgente di utilità”.
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